I nodi della direttiva pacchetti al Marsupio Day
Luci e ombre della nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici. Quali saranno gli effetti pratici nel lavoro quotidiano degli operatori del settore? Porterà un miglioramento o complicherà l’attività di agenti di viaggi, tour operator, albergatori e fornitori di servizi turistici? Ci sono ancora margini di manovra per apportare modifiche prima dell’entrata in vigore il 1° luglio?
A queste e altre domande scottanti sul decreto attuativo, che non convince del tutto le associazioni di categoria, ha cercato di rispondere il convegno al centro del Marsupio Day 2018, che ha riunito a Fico Italy World di Bologna un centinaio di agenzie di viaggi affiliate a Marsupio Group, e non solo.
«Questo 18° Marsupio Day – commenta Massimo Caravita, presidente del network – si conferma un momento importantissimo della nostra vita. La mission è valorizzare l’agente di viaggi, migliorarne il ruolo di imprenditore, la condizione contrattuale e i margini».
Nell’ottica di fornire sempre più servizi e strumenti utili agli affiliati, Marsupio ha presentato il nuovo portale B2B di prenotazione traghetti realizzato con XFerry, che affianca il portale Mondo Expert, dotato di una sezione B2C che consente alle agenzie del gruppo che fanno anche prodotto di metterlo online e avere maggiore visibilità.
Ma l’MD18 è stato soprattutto un’occasione per fare chiarezza, con l’aiuto anche di esperti legali, assicurativi e fiscali, su novità e criticità del decreto legislativo ora all’esame delle commissioni parlamentari, che tutela come mai prima d’ora il viaggiatore-consumatore, al quale sono riconosciuti maggiori diritti rispetto all’attuale disciplina.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. Viene ridefinita la nozione di pacchetto turistico, ampliata per comprendere anche i contratti online, i pacchetti “su misura” e quelli dinamici. In pratica, combinazioni che includono almeno due tipi di servizi turistici ed eventuali servizi non accessori se rappresentano almeno il 25% del valore totale, con prenotazioni finalizzate entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto. «Il tour operator di fatto manleva le agenzie nei confronti del cliente – conviene Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour – In questo siamo più agevolati, gestendo strutture turistiche, ma dovremo essere più attenti per quanto attiene i trasporti».
Molti i dubbi sollevati da Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, per il quale questa impostazione non agevola certo gli albergatori e chi vuole vendere il territorio: «Se per esempio vendo una camera d’albergo e il cliente mi chiede anche il biglietto per una partita, il cui costo supera il 25% del valore complessivo, è un pacchetto? Devo avere la licenza di agente di viaggi per venderlo? Mentre poi si lascia via libera alle Airbnb Experiences?».
A quanto pare, quindi, la normativa non piace neanche a Federalberghi, che si è già attivata per ottenere la revisione di alcuni punti, tra cui l’eliminazione della soglia del 25% del valore dei servizi; l’inserimento di un elenco di servizi tipici dell’offerta italiana da tenere fuori dai pacchetti; maggiore chiarezza per gli albergatori sulle norme da seguire in caso di pacchetti turistici.
PIU’ RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI. Altra novità, l’accentuazione della responsabilità dell’organizzatore di viaggi per l’inesatta esecuzione del pacchetto. La nuova normativa tende ad assecondare sempre più il cliente in quanto il servizio offerto deve essere paritetico, garantendo altrimenti al viaggiatore una riduzione del prezzo oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Una facoltà, questa, riconosciuta anche in caso dell’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora è il 10%).
«Questa normativa, che offre molti strumenti al cliente per ottenere risarcimento, di fatto alza l’asticella per l’organizzatore di viaggi – ammette Caravita – e comporta rischi per quelle agenzie che, giustamente, negli ultimi anni si sono orientate al de-packaging, cioè la creazione di pacchetti in proprio. Se vogliono continuare a farlo, devono avere non solo le competenze, ma anche tool e coperture assicurative al pari dei tour operator. A questo riguardo, è interessante notare che questa legge stabilisce che la polizza non debba coprire necessariamente tutto l’anno d’esercizio, ma anche una porzione di esso in base al suo rischio, una sorta di pro-medio. E qui si apre una nuova partita per i fondi di garanzia».
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. Al fine di rafforzare le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, la Direttiva Ue prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile, come spiega Christian Garrone, ad e socio fondatore di Insurance 4 Travel: «I tour operator possono inserire la polizza obbligatoria nei pacchetti, ma non per motivi soggettivi. La normativa lascia più spazio all’agente di viaggi che al tour operator, ma il pacchetto è considerato valido solo se assemblato nell’arco delle 24 ore. Nel momento in cui l’agente lavora come organizzatore, può imporre la polizza assicurativa obbligatoria».
INFORMATIVA FONDAMENTALE. Diventa quindi fondamentale informare il cliente, fornendo un modulo informativo standard, che diventa determinante se dovesse insorgere un contenzioso. «Punto importante a tutela del consumatore – sottolinea l’avvocato Gianluca Rossoni, specializzato in diritto del turismo – è dichiarare prima, online o offline attraverso un modulo apposito, se è un pacchetto turistico, un servizio turistico collegato o meno, in modo che non sia lasciato all’interpretazione del turista-viaggiatore».
È indubbio che la finalità di questa normativa sia garantire il viaggiatore-consumatore e rendere le regole più omogenee per tutta l’Ue. Ma a meno di 3 mesi dall’entrata in vigore della Direttiva Ue sui pacchetti turistici, i tempi tecnici potrebbero comunque consentire ancora qualche rettifica prima dell’approvazione definitiva, come assicura anche Dorina Bianchi, sottosegretario uscente del Mibact: «Siamo ancora in una fase transitoria, ma ci sono ulteriori passaggi alle commissioni di Camera e Senato e alla Conferenza Stato Regioni, prima del ritorno al Consiglio dei ministri, che consentono di apportare modifiche che possano andare nella direzione delle richieste degli operatori».