Agenzie, per la Corte Ue scatta l’Iva sugli acconti
Le agenzie di viaggi devono pagare l’Iva anche sugli acconti incassati. È la sintesi della pronuncia della Corte di giustizia europea (C-422/17) che specifica come secondo le disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) quando un’adv è assoggettata al regime speciale del margine (74ter) e riceve un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale quota. Ciò a condizione che, in quel momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.
Ma alla luce della sentenza in esame, così come riportato da Il Sole 24 Ore, le disposizioni nazionali sembrerebbero da rivedere considerato che, nella disciplina italiana sulle agenzie di viaggi, è irrilevante, ai fini Iva, il pagamento di un acconto da parte del cliente, poiché non determina il momento impositivo che, diversamente, scatta al pagamento integrale del corrispettivo (articolo 74ter).
Tuttavia, si è posto il dubbio su come possa diventare esigibile l’Iva relativa agli acconti incassati dalle adv se non sono ancora noti i costi sostenuti e, di conseguenza, la base imponibile. Con la conseguenza di rendere impossibile il calcolo esatto del margine. Infatti, se si prende in considerazione unicamente il costo effettivamente sostenuto al momento dell’acconto, secondo la Corte di giustizia potrebbe essere falsata la modalità di calcolo della base imponibile. È, dunque, opportuno eseguire una stima dei costi effettivi da sostenere, giungendo così al margine prevedibile, per poi capire qual è la base imponibile al momento dell’acconto.
In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponde al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di esso e l’agenzia non ha ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’adv, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima, salvo successive rettifiche.