Sentenza del Tribunale: “Il charter nautico è attività per adv e tour operator”
Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sul charter nautico è destinata a fare giurisprudenza. È stato, infatti, stabilito che il noleggio di un’imbarcazione, con servizi aggiuntivi annessi, deve ricadere nel Codice del turismo e non in quello di navigazione. Pertanto, per la sua commercializzazione, va applicata la direttiva Ue sui pacchetti turistici.
In buona sostanza, secondo quanto disposto di giudici, quando si è in presenza di noleggio/locazione di un’imbarcazione (ovvero con pagamento anticipato e in luogo diverso rispetto alla consegna) come strumento per la realizzazione della vacanza, il rapporto con il fornitore è disciplinato dal Codice del turismo. Con questa sentenza le agenzie di viaggi e i tour operator potranno gestire in prima persona questa nicchia di mercato, impropriamente gestita dai mediatori marittimi.
Di fatto si è di fronte a un pacchetto turistico self made, che gode delle stesse garanzie di quello offerto dal tour operator. In sostanza è il t.o. che si approvvigiona dell’imbarcazione dall’armatore e l’offre in sub locazione al consumatore. Infatti le imbarcazioni sono a uso commerciale – recita testualmente il dlgs 171 del 2005 – quando sono oggetto di contratti di locazione o noleggio.
La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che è attività commerciale solo quella rivolta nei confronti di soggetti passivi d’imposta che esercitino attività commerciale. Da qui ne consegue che l’armatore non può rivolgersi al consumo senza avvalersi di un soggetto che soddisfi la direttiva 2302 del 2015 sui pacchetti turistici.