Alberghi, Corte dei Conti: “Il titolare non è responsabile d’imposta”
Rimane immutata la qualificazione giuridica dei titolari di strutture ricettive che devono essere considerati ancora oggi agenti contabili e non responsabili d’imposta. È quanto stabilito da una sentenza del 2 aprile scorso dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede giurisdizionale, che hanno dichiarato inammissibile la questione posta dalla sezione di controllo dell’Emilia Romagna sulla natura giuridica dei titolari delle strutture ricettive che incassano per conto dei comuni l’imposta di soggiorno.
Nella pronuncia, le sezioni riunite hanno richiamato il parere espresso dalla Procura contabile, secondo la quale soggetti passivi del tributo sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, mentre agli albergatori la legge riserva solo il potere di incassare l’imposta. Quindi, per la Procura, ai titolari delle strutture va riconosciuta soltanto la qualifica di agenti contabili, tenuti alla presentazione del conto giudiziale.
Tale sentenza ricalca quanto già espresso con una apposita sentenza, di alcuni anni fa, dal Tar Lombardia con la quale si escludeva che albergatori e titolari delle strutture ricettive fossero responsabili della riscossione dell’imposta di soggiorno, ma sono solo obbligati al versamento del tributo nel caso in cui le somme vengano corrisposte dagli ospiti. La questione è comunque stata rimessa al presidente della Corte, al fine di valutare se assegnarla alle sezioni riunite in sede di controllo o alla sezione autonomie.