L’agente risponde alle fake news: “Occorrono rispetto e informazioni chiare”
Rispetto e informazione corretta per il consumatore. È quanto richiede Carmine Fragliasso, un agente di viaggi di Napoli, responsabile regionale campano di Aiav, che in una lettera inviata a L’Agenzia di Viaggi Magazine replica alle informazioni non corrette esposte dall’avvocato Domenico Romito in un articolo pubblicato su La Repubblica, in cui il legale ha affrontato il tema coronavirus e viaggi organizzati.
Nell’articolo Romito sosteneva gli obblighi per tour operator e adv per quanto riguarda i rimborsi e le restituzioni di caparre per viaggi annullati, in due casi distinti relativi a pacchetti di viaggio e singolo servizio (passaggio aereo).
Fragliasso sostiene che “alcune risposte fornite dall’avvocato Romito ai consumatori sullo spazio del giornale sono imprecise e confuse; esse ignorano completamente le recentissime e importanti disposizioni governative emanate per l’occasione. Converrà, egregio avvocato, che qualora le mie obiezioni risultassero fondate, la sua risposta, piuttosto che essere espressione di un esperto dei trasporti, come recita il nome della rubrica, risulterebbe fuorviante per i lettori e molto dannosa per il settore degli agenti di viaggi e dei tour operator. Lei scrive cose imprecise quando tratta allo stesso modo due situazioni contrattuali completamente diverse fra loro. Un conto è la prima situazione relativa a un pacchetto turistico “volo + soggiorno” per l’Oman; cosa ben diversa è l’altra relativa al servizio singolo, vale a dire solo il biglietto aereo acquistato su una piattaforma online”.
“È bene chiarire – prosegue l’agente – che queste situazioni diverse vengono trattate dal legislatore in modo differente. Nel caso del pacchetto turistico occorrerebbe, per un’analisi puntuale, domandare al consumatore-cliente quando è prevista la partenza della sua vacanza. Probabilmente non è immediata, visto che non ancora è stato saldato in agenzia il corrispettivo. Ebbene, se la partenza fosse al di là del periodo di imposizione della zona rossa applicata al nostro Paese, non ci sarebbe al momento ragionevole motivo di richiedere la risoluzione del contratto, in quanto a rigor di logica l’emergenza nel frattempo potrebbe rientrare. Qualora, invece, la partenza fosse entro il 3 aprile emergerebbe intanto una forma di inadempimento contrattuale da parte del cliente per non aver ancora effettuato il saldo (esso è previsto entro e non oltre 30 giorni prima della partenza).
Fragliasso osserva, inoltre, che l’avvocato avrebbe ignorato che l’articolo 28 del decreto legge n°9 del 2 marzo 2020, relativo ai rimborsi dei titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 5 dà ai tour operator la possibilità, fra le altre, di consegnare al consumatore che recede dal contratto di viaggio un voucher da utilizzare entro un anno, pari al valore del viaggio.
“Altra confusione creata dalla risposta del legale a proposito del rimborso dei biglietti aerei – si legge nella lettera – In questa circostanza il consumer deve richiedere il rimborso alla compagnia aerea in quanto la Ota, dove è stato finalizzato l’acquisto, non è responsabile perché la vendita online dei biglietti aerei prevede il pagamento direttamente al vettore, nel nostro caso Klm. Essa è tenuta a rimborsare l’intero importo ma potrebbe avvalersi di quanto disposto al comma 3 del richiamato articolo 28. Cioè potrebbe consegnare un voucher pari al valore del biglietto”.
La lettera si conclude con l’invito al legale di informarsi e aggiornarsi sulle tematiche in oggetto, sottolineando come ormai “gli adv sono stanchi di subire un reiterato e spesso immeritato tiro al bersaglio. “Dietro le imprese di viaggio ci sono donne e uomini che in questo periodo stanno assistendo la clientela che dà loro fiducia nei casi di annullamenti, rimpatri, rimborsi, con un grave danno economico. Sono donne e uomini che meritano rispetto”
Ci risulta che La Repubblica, in queste ore, stia provvedendo a rettificare l’articolo online in questione.