La legge spazza via i dubbi sui voucher. Associazioni del travel: «Risultato importante»
L’articolo 88 bis, inserito come emendamento al cura Italia oramai legge, chiarisce una volta per tutte alcuni passaggi fondamentali, realtivi ai voucher, per il comparto del turismo organizzato. “Modifiche richieste dalle associazioni e recepite – si legge nella nota congiunta Astoi, Aidit, Assoviaggi e Fto – Un risultato importante raggiunto grazie al fattivo dialogo instaurato tra con il Mibact, che ora permette di procedere a una interpretazione chiara e inequivocabile riguardo la gestione dei rimborsi effettuati tramite voucher”.
Lo strumento del voucher è stato introdotto con l’articolo 28 del decreto legge 2 marzo n° 9, che “seppur chiaro nella finalità di voler proteggere la liquidità delle imprese e di contenere l’importante impatto economico che, a fronte di un azzeramento delle vendite, i rimborsi cash avrebbero prodotto sul comparto, aveva lasciato spazio a contestazioni da parte di associazioni dei consumatori e legali, a causa della mancata esplicitazione di alcuni concetti”, scrivono le associazioni di categoria.
Ma con la conversione in legge del cura Italia ci sono i seguenti punti salienti che mettono in chiaro le cose:
a) l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (comma 12);
b) allungamento del timing per l’emissione dei voucher a 60 gg: nell’articolo si prevede che gli organizzatori emettano il voucher non appena ricevuti i rimborsi (o i voucher) dai singoli fornitori di servizi e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Tale previsione detta una linea temporale massima anche per i vettori, oltre la quale gli stessi incorrerebbero in rischi di contenzioso;
c) anche l’organizzatore può esercitare il recesso (comma 7) per motivi legati all’emergenza da Covid-19;
d) per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, il legislatore ha voluto meglio calibrare l’utilizzo del voucher al fine di non creare squilibri tra gli interessi delle parti. Ha, infatti, previsto l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Se la ratio del voucher è quella di poter effettuare il medesimo viaggio o vacanza già prevista, rimandandola temporalmente, altrettanto non si potrebbe dire per gli studenti delle ultime classi che non avrebbero modo di effettuare l’anno successivo un viaggio programmato dalla scuola a cui non si appartiene più. Sono però stati fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Ciò significa che gli operatori turistici non dovranno essere nuovamente sottoposti a bando di gara per il prossimo anno scolastico, ma manterranno l’appalto del servizio già ottenuto per l’organizzazione dei viaggi studio – non svolti – relativi al corrente anno scolastico (comma 8).
e) nei casi di annullamento da parte del viaggiatore, dell’organizzatore o nei casi di annullamento dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o all’emissione del voucher in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento (viaggiatore o organizzatore). Tale previsione (comma 9) chiarisce che, ove il pagamento del servizio turistico che va a comporre il pacchetto, poi annullato, sia stato effettuato dall’organizzatore, il rimborso o l’emissione del voucher andrà effettuato nei confronti dello stesso, proprio perché, come detto, è quest’ultimo ad aver versato le somme al fornitore (vettore/struttura).
f) particolare attenzione merita il comma 11 che dispone per il futuro, disciplinando la gestione annullamenti per causa Covid-19 fino al 30 settembre. Quanto previsto nei commi dall’1 al 7 riguarda fattispecie relative al periodo di emergenza, da quando insorta e per come regolamentata nei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, nonché nei decreti legge che si sono succeduti da febbraio ad oggi.
Con la previsione contenuta nel comma 11 si chiarisce che potranno essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio – instaurati con effetto dall’11 marzo e fino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi a causa del coronavirus. Quindi le somme versate dai clienti per future prenotazioni o relative a contratti stipulati fino al 30 settembre si potranno restituire attraverso l’emissione di voucher. La disposizione vale anche per il caso di incoming.
Infine, al comma 13, si ribadisce che le disposizioni di cui all’articolo 88 bis costituiscono norme di applicazione necessaria, ossia disposizioni il cui rispetto, nel quadro del diritto comunitario, è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge che regola il contratto.