Bonus Vacanze in agenzia, istruzioni per l’uso
Ora il Bonus Vacanze si può spendere anche in agenzia di viaggi e nei tour operator. A stabilirlo è stato il Sostegni Bis (articolo 7, comma 3), oggi in Parlamento ma già in vigore in quanto decreto legge, che permette ai cittadini che hanno attivato il contributo statale di poterlo spendere in una adv o in un t.o. e non solo nelle strutture ricettive.
Il Bonus Vacanze – a disposizione degli italiani dalla scorsa estate – attualmente porta con sé un residuo di risorse attivate ma non spese di circa 500 milioni di euro, a fronte di una misura complessiva inizialmente pari a 2 miliardi e mezzo e attualmente spendibile fino al 31 dicembre 2021.
Il punto è stato fatto in un webinar organizzato per i soci da Fto – Federazione Turismo Organizzato, moderato dal direttore nazionale Gabriele Milani che ha annunciato le due iniziative messe in campo per sostenere le agenzie di viaggi e i tour operator, «che devono assolutamente cogliere questa opportunità: i cittadini italiani aventi diritto al bonus riceveranno tramite PagoPA una notifica sui proprio smartphone che li avvertirà di poter spendere questi soldi statali anche nelle adv e nei t.o».
«Si tratta di una mossa di marketing diretto, che va a intercettare il target di riferimento – ha spiegato Milani – Faremo anche una corposa campagna di comunicazione, dove andremo a ribadire l’importanza di prenotare un viaggio con un professionista, e quindi con gli agenti di viaggi e gli operatori. È fondamentale giocarci la carta della professionalità della filiera, incontrando nuovi clienti e fidelizzandoli».
Nel dettaglio, finora sono stati generati sull’app IO quasi oltre 1 milione e 800mila euro di bonus, di cui 806.350 circa utilizzati per un controvalore economico di qualcosa come 830 milioni di euro. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona la cifra utilizzabile ammonta a 150 euro, mentre se ci sono due persone o tre o più persone la somma è rispettivamente di 300 e 500 euro.
L’80% del Bonus Vacanze è sotto forma di sconto immediato; il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura elettronica).
«Lo sconto applicato come Bonus Vacanze – ha aggiunto il consulente fiscale Pierluigi Fiorentino – sarà rimborsato all’agenzia di viaggi o al tour operator con credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, nel modello F24, codice tributo 6915. In alternativa è cedibile a terzi: fornitori, istituti di credito e altri intermediari finanziari, che potranno ulteriormente cederlo o compensarlo nel modello F24».