Tassa di soggiorno, per la Corte dei Conti l’albergatore è ancora un agente contabile

04 Gennaio 07:36 2022 Stampa questo articolo

Nonostante le modifiche apportate dal dl 34/2020 alla disciplina sull’imposta di soggiorno, il gestore dell’albergo deve continuare a qualificarsi come agente contabile. È quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna con una sentenza che peraltro non chiarisce in modo definitivo il ruolo dell’albergatore, poiché tale conclusione non accomuna tutte le sezioni regionali.

E del resto anche il  legislatore intervenuto in sede di conversione del dl 146/2021 con una norma interpretativa sul responsabile del pagamento dell’imposta non ha definitivo in modo inequivocabile ruoli e modalità nella riscossione della tassa.

A confondere le acque, tra l’altro, è intervenuta una sentenza della Corte dei Conti delle sezioni Toscana, Lombardia e Calabria che ha stabilito la non obbligatorietà dell’albergatore di presentare il conto giudiziale (Modello 21)  in quanto il Dl 34/2020 ha fatto perdere al soggetto la qualifica di agente contabile.

Comunque le sezioni della Corti dei Conti di Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Veneto hanno ribadito in recenti sentenze che  l’albergatore non è soggetto passivo del tributo (che resta l’ospite della struttura) e risponde quindi dell’adempimento in qualità di responsabile d’imposta solo nel momento in cui il soggetto non versa quanto dovuto; da qui il perdurare della qualifica di  agente contabile, citando a supporto la giurisprudenza della Corte costituzionale, della Cassazione e della Corte dei Conti.

 

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