Pubblicità ingannevole, multa da 100mila euro a Tirrenia-Cin

18 Gennaio 10:26 2022 Stampa questo articolo

“Ingannevole”: è così definita dall’Antitrust la pubblicità sui rimborsi per Covid prodotta la scorsa estate da Tirrenia-Cin. Una pratica scorrerà che il Garante per la Concorrenza e il Mercato ha deciso di punire con 100mila euro di multa. È quanto si apprende dall’ultimo bollettino dell’Authority.

La società Cin – Compagnia Italiana di Navigazione, di fatto, è sanzionata per aver omesso “informazioni rilevanti in merito al prezzo e alla convenienza economica dell’offerta pubblicizzata”. Nello specifico, nel mirino dell’Autorità, la promozione per la vendita dei biglietti dei traghetti Tirrenia per la stagione estiva 2021.

Tirrenia-Cin, prosegue l’Antitrust “ha pubblicizzato, nel periodo tra novembre e dicembre 2020, l’apertura delle prenotazioni dei servizi di traghetto per la Sardegna e per la Sicilia per la stagione estiva 2021, prospettando l’omaggio di una polizza assicurativa a copertura dell’annullamento del biglietto per i biglietti acquistati entro il 31 dicembre 2020″.

La pubblicità, “valida sia per il biglietto di andata sia per quello di ritorno, vanta di includere in garanzia l’impossibilità a intraprendere il viaggio a seguito di infezione da Covid 19 del passeggero o dei suoi familiari”.

Tale garanzia, sottolinea l’Agcm, “sembrerebbe invece essere esclusa dalle stesse condizioni di polizza, le quali prevedono all’articolo 15 che tutte le coperture non sono dovute per sinistri derivanti da epidemie o pandemie restando inteso che detta esclusione non opererà in relazione a tutti i fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione denominato Covid 19 e al capoverso successivo del medesimo articolo che le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da quarantene“.

“La diffusione di messaggi promozionali volti a indurre i consumatori ad acquistare biglietti con notevole anticipo rispetto al periodo di utilizzo degli stessi – si legge nelle valutazioni conclusive del provvedimento – e inerenti la possibilità di cancellare detti biglietti in quanto si offriva una polizza assicurativa che avrebbe coperto le eventuali penali, senza tuttavia indicare l’esclusione per i consumatori che si trovavano in quarantena, nonché il riferimento sulle qualifiche del professionista quale titolare della convenzione per le rotte in esame, configurano una pratica commerciale ingannevole, in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e f), del Codice del Consumo”.

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