Quesito Fiscale: gestione delle provvigioni pagate alle adv italiane da compagnia di crociere Usa
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Il quesito di oggi
[da g.c. rappresentante Sud Europa di compagnia di crociere Usa].
La nostra Compagnia di crociere, che io rappresento nei mercati del Sud Europa e quindi anche in Italia, non dispone di dati fiscali italiani. La fatturazione avviene attraverso l’ufficio centrale di Miami, Usa. I pagamenti da parte delle agenzie di viaggi rivenditrici in Italia vengono accreditati su un conto corrente di Londra. Operativamente noi emettiamo un documento contabile dove compaiono la quota lorda, la provvigione e la quota netta. Il passeggero paga all’agenzia il lordo, questa si tiene la provvigione e a noi paga il netto. Che implicazioni fiscali ci sono per l’agenzia italiana? Un’agenzia di viaggi mi parlò dell’esterometro e della imposizione Iva sulla provvigione che loro percepiscono, ma non so bene come funzioni. Scusate, io sono italiano, ma vivo in Spagna da 30 anni e forse mi sono perso qualcosa?
La nostra interpretazione
Non desta meraviglia che le società internazionali, incluso questo collega italiano che da decenni vive all’estero, provino sorpresa e stupore di fronte alla complessità barocca del sistema amministrativo e fiscale italiano. Un certo Michael O’Leary spiegava a Londra intorno all’anno 2000 che la sua Ryanair, ai tempi appena neonata, non sarebbe mai potuta nascere in Italia se non altro per la complessità amministrativa e fiscale. Da lui l’intera contabilità clienti, che presso i vettori italiani assorbiva risorse ingenti, era costituita… dall’estratto conto mensile della carta di credito!
1 – Identificazione fiscale della Compagnia di crociere. Ci sarebbe utile avere una copia del documento contabile e/o della fattura inviata a una agenzia italiana, ancorché resa anonima riguardo al nome del destinatario, poiché di lì si dovrebbero evincere con precisione i dati fiscali della società emittente. Ipotizziamo che la sede legale e fiscale sia negli degli Usa perché crediamo che gli offices in alcuni Paesi europei presentati sul sito internet della compagnia, non siano i soggetti fiscali che fatturano. La precisa identificazione anagrafica e fiscale del fornitore, al di là dei marchi commerciali, è sempre il primo passo per impostare correttamente la contabilità da parte di chi intrattiene rapporti col fornitore stesso..
2 – Ruolo dell’agenzia di viaggi italiana rivenditrice. Dall’esame della predetta fattura si evincerà fra l’altro se il ruolo dell’agenzia italiana è quella di intermediaria in nome e per conto del cliente (i passeggeri), oppure se l’agenzia italiana effettua una compravendita di servizi turistici. Nel primo caso la fattura del fornitore deve essere intestata non all’agenzia, bensì ai passeggeri domiciliati presso l’agenzia (art. 4 comma 2 del dm n. 340/1999). Nel secondo caso invece l’agenzia italiana dovrebbe gestire l’operazione di acquisto e rivendita delle crociera con una pratica ex art. 74ter del Dpr n. 633/1972.
3 – Adempimenti a carico dell’agenzia italiana come intermediaria. L’agenzia riceve dalla Compagnia una conferma di prenotazione e/o un documento contabile comunque denominato (estratto conto, fattura, invoice) intestato appunto ai passeggeri domiciliati presso l’agenzia, che li rappresenta nei confronti del fornitore. L’agenzia percepisce dal fornitore una provvigione che si trattiene direttamente, accreditando al fornitore l’importo netto. Non ha rilevanza lo Stato, in questo caso Uk, dove è domiciliato il bank account da accreditare, purché sia intestato al soggetto che ha emesso il documento contabile e sia collegato al sistema internazionale Swift / Bic (Bank Identifier Code).
Nel momento in cui avviene il pagamento l’agenzia, quale soggetto fiscale italiano, è tenuta ad emettere una fattura elettronica da inviarsi al Sdi (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate contenente l’importo della provvigione, la quale è non soggetta a Iva ai sensi dell’art. 7ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633/1972. L’emissione della fattura elettronica assolve automaticamente anche all’adempimento del cosiddetto “nuovo esterometro” in vigore dal 01 luglio 2022.
Naturalmente alla compagnia basterà ricevere la copia della fattura in formato analogico (Pdf), o forse nemmeno quella perché è possibile che l’adempimento fiscale Usa in capo alla Compagnia sia già assolto con l’emissione del documento contabile riportante le quote lorde, la provvigione e le quote nette, cui corrisponde il pagamento ricevuto con canali tracciati.
4 – Informazioni da fornire alle agenzie italiane. Per chiarezza la compagnia dovrebbe comunicare alle agenzie italiane rivenditrici la procedura amministrativa e fiscale da seguire e riteniamo che questo le sarebbe utile anche ai fini commerciali.
La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 30 settembre 2022 n. 74 (Quesito Fiscale n. 4)
Francesco Scotti senior advisor in business administration L. n. 4/2013, coordinatore
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