Scioperi dei voli e agenzie: il nodo della responsabilità

Scioperi dei voli e agenzie: il nodo della responsabilità
04 Agosto 07:00 2023 Stampa questo articolo

Le ultime ondate di scioperi del trasporto aereo in Italia ed Europa – dalla primavera fino a luglio 2023 – hanno creato numerosi disagi al sistema aeroportuale e ai passeggeri. Allo stesso tempo, però, agenzie e tour operator hanno dovuto affrontare – sempre in prima linea – da un lato le richieste di assistenza e i reclami dei passeggeri; dall’altro le risposte evasive (se non elusive) di alcune compagnie aeree, soprattutto quelle definite low cost.

L’occasione degli ultimi scioperi di metà luglio – che ha visto le proteste proprio del settore del turismo organizzato – ha aperto il dibattito sulla necessità di fare chiarezza sulle responsabilità in termini di riprotezione, assistenza, e servizi ai passeggeri durante gli scioperi del trasporto aereo.

Federico Lucarelli, consulente legale di Fiavet Confcommmercio, ha risposto alle domande de L’Agenzia di Viaggi Magazine, permettendo così di stilare in poche ma precise risposte un vademecum di base utile per affrontare i prossimi scioperi del trasporto aereo. Passata la franchigia estiva (almeno in Italia, ndr) le preannunciate mobilitazioni dei sindacati, infatti, fanno prevedere un autunno molto caldo su fronte delle mobilitazioni.

Quali sono le ricadute e le responsabilità per agenzie e t.o. in caso di sciopero del trasporto aereo?
«Nel caso lo sciopero sia ad origine “interna”, cioè quelli dipendenti dai lavoratori del vettore, allora secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, il vettore non è esentato da responsabilità. Pertanto, il vettore è responsabile e, se il volo è incluso in un pacchetto, anche l’organizzatore del viaggio, dovrà rispondere dei diritti dei viaggiatori come previsto dalla normativa pacchetti».

Che differenza di assistenza e di compensazione (dai rimborsi alla riprotezione fino a alloggio e pasti) è prevista in caso di sciopero relativo agli addetti aeroportuali rispetto a quelli delle compagnie aeree?
«Lo sciopero degli addetti aeroportuali è considerato uno sciopero ad origine “esterna” e, pertanto, rispetto a quello già indicato dei dipendenti della compagnia aerea (sciopero “interno”), il vettore è esentato da responsabilità in ordine al versamento della compensazione pecuniaria e dalla ulteriore responsabilità per risarcimento del danno previsti dal Regolamento Ue 261/04. Il vettore deve comunque garantire, però, l’assistenza al passeggero (pasti e bevande in aeroporto, transfert, eventuale alloggio alberghiero per la notte, riprotezione del volo o rimborso)».

Federico Lucarelli, consulente legale Fiavet Confcommercio

Quali sono i diritti dei passeggeri che ricadono nelle competenze di t.o. e agenzie e quali direttamente alle compagnie aeree?
«Nei casi in cui il volo non sia incluso in pacchetti è il vettore che deve compensare, riproteggere e assistere il passeggero. Quando invece il volo è incluso nel pacchetto ed il vettore non adempia ai suoi obblighi previsti dal Regolamento 261/04, deve intervenire l’organizzatore che deve riproteggere il consumatore ed assisterlo e poi agire in rivalsa nei confronti del vettore per recuperare i risarcimenti ed esborsi dal vettore».

Cosa c’è che non va nel rapporto tra compagnie aeree e agenzie/t.o. in caso di sciopero del trasporto aereo?
«Molto spesso non c’è una capacità commerciale del comparto delle agenzie e del tour operating per incidere concretamente nelle dinamiche degli scioperi. Si tratta certamente di un diritto costituzionale ma, essendo anche un servizio pubblico essenziale, sarebbe importante che il Garante per gli scioperi coinvolgesse anche il settore dell’industria del turismo per emettere provvedimenti che garantiscano in qualche modo i livelli minimi essenziali».

Quali sono (e se ci sono) le situazioni più spinose nel rapporto t.o/agenzie rispetto all’attribuzione di responsabilità per l’assistenza di un passeggero in caso di volo cancellato o in ritardo a causa di uno sciopero? E come si risolvono rispettando l’attuale normativa?
«Il punto più spinoso è certamente quello relativo alla mancata riprotezione del viaggiatore acquirente di un pacchetto organizzato dall’agenzia di viaggi, che impone all’organizzatore di investire somme per riproteggere ed avviare poi contenziosi spesso lunghi e complicati per poter recuperare questi importi. Sarebbe auspicabile la creazione di un Fondo di Garanzia per i casi di fallimento dei vettori o di inadempienze come queste che possano intervenire come copertura di garanzia automatica del consumatore».

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L'Autore

Gabriele Simmini
Gabriele Simmini

Giornalista. Specializzato in trasporto aereo e ferroviario, economia, agenzie di viaggi, tecnologia ed estero. Segue convention e fiere internazionali.

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