Rubrica Fiscale: comunicazione del Titolare Effettivo delle società di capitali e altre persone giuridiche
L’argomento di oggi.
[Da agenzie varie].
Varie agenzie ci hanno segnalato e ci hanno chiesto chiarimenti in merito a una comunicazione ricevuta in questi giorni via PEC dal Registro delle Imprese, in merito a quanto in oggetto.
“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
La nostra interpretazione.
Il Decreto Interministeriale n. 55/11.03.2022 ha istituito il Registro dei titolari effettivi (beneficial owners nelle normative internazionali). I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per l’Impresa. La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione e presentata in modalità telematica, direttamente oppure tramite un intermediario fiscale (commercialisti e altri professionisti abilitati). La corretta individuazione del titolare effettivo rappresenta uno dei capisaldi dell’adeguata verifica dei soggetti fiscali e la principale fonte di acquisizione delle necessarie informazioni sono le dichiarazioni rese da ogni soggetto sotto la sua responsabilità personale ai sensi dell’art. 22 del Decreto Antiriciclaggio.
Sono assoggettati all’adempimento i seguenti soggetti:
- Amministratori e legali rappresentanti delle imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali di ogni tipo (Spa, Sapa, Srl/Srls, società cooperative e consorzi);
- Fondatori ove in vita, oppure soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, delle persone giuridiche private quali associazioni, fondazioni, trust, enti vari e altre istituzioni di carattere privato, che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
La prima scadenza dell’adempimento è il prossimo 11 dicembre 2023 per i soggetti già costituiti alla data del 9 ottobre 2023. I soggetti costituiti successivamente a tale data dovranno effettuare la comunicazione entro 30 giorni:
- dall’iscrizione nei rispettivi registri, nel caso di imprese e di persone giuridiche private;
- dalla data di costituzione, nel caso di trust e di mandati fiduciari.
Chi è il titolare effettivo da comunicare. L’art. 20 del D.lgs. 231/2007 identifica una serie di criteri (in ordine gerarchico, ossia il successivo si applica se non è esaustivo il precedente) mediante i quali individuare i titolari effettivi.
1. Criterio della proprietà (ownership). È ciascuna persona fisica socia della società che possiede:
- la titolarità diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale (quindi maggiore anche di poco, non uguale);
- la titolarità indiretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Criterio del controllo (control). Per come definito dall’art. 2359 c.c. italiano. È da adottare quando dall’esame dell’assetto proprietario (criterio 1) non si riesca a individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta del soggetto. In questo caso viene disposto che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo ente in forza di uno dei presupposti indicati:
- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (controllo negoziale), ad esempio i famosi “patti parasociali”.
3. Criterio residuale. Se l’applicazione dei predetti criteri non consente ancora di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, viene stabilito che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche che risultano titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del soggetto comunque diverso dalla persona fisica. Ancora, nel caso della persona giuridica privata l’art. 20 comma 4 del predetto decreto prevede che i titolari effettivi siano cumulativamente i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; o ancora, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione del soggetto.
Modalità della comunicazione. L’adempimento può essere assolto direttamente dal legale rappresentante compilando il “Modello TE” nel sistema «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio, e sottoscrivendo l’istanza con firma digitale, entro i termini sopra indicati. Le informazioni operative sono leggibili al seguente link.
Sanzioni per mancata comunicazione. L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro). Se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 01 dicembre 2023 n. 109 (Rubrica Fiscale n. 37)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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