Rubrica Fiscale: tasse doppie e ottimizzazione fiscale

Rubrica Fiscale: tasse doppie e ottimizzazione fiscale
15 Dicembre 07:00 2023 Stampa questo articolo

L’argomento di oggi.

[Da agenzie varie].

Fra il luglio e il novembre di quest’anno siamo stati interpellati da un certo numero di agenzie di viaggi, che si sono trovate di fronte a importi rilevanti, e in parte inaspettati, di tasse da versare, fra imposte dirette e contributi Inps.

“Rubrica Fiscale” è il servizio gratuito del Centro Studi ©Advmanager per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine e per i loro consulenti fiscali. Potete inviare i vostri quesiti cliccando qui oppure via email a [email protected]. L’agenzia e il consulente riceveranno una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.

La nostra interpretazione.

Nel 2023 si sono pagate tasse doppie. È stata questa una conseguenza purtroppo inevitabile del fatto che invece negli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia Covid-19, la maggior parte delle imprese non aveva pagato tasse per non aver conseguito utili fiscali. Ricordiamo che i contributi in conto esercizio percepiti erano esentasse, per cui sono serviti a migliorare il risultato del bilancio civile (e la cassa) delle imprese, ma non hanno generato tasse da pagare.

Infatti il meccanismo cronologico delle imposte dirette, cui sono collegati anche i contributi Inps IVS Commercinati che la maggior parte degli agenti di viaggi paga, prevede le seguenti scadenze:

  • entro il 30 giugno di ogni anno si paga il conguaglio derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, più il 40% di acconto per l’anno in corso;
  • entro il 30 novembre di ogni anno si paga il secondo acconto per l’anno in corso pari al 60% del totale dell’anno precedente (di fatto al 30 novembre di ogni anno si è già pagato un acconto pari al 100%).

Se tuttavia l’impresa prevede di avere per l’anno in corso un reddito inferiore all’anno precedente, può scegliere di pagare i due acconti del 40% e del 60% sul reddito previsto anziché sul reddito dell’anno precedente. Salvo che se poi l’utile effettivo sarà superiore alla previsione, il conguaglio sarà sanzionato.

Nel caso in cui l’impresa sia una società con esercizio sociale diverso dall’anno solare, le due scadenze di giugno e novembre vanno lette come, rispettivamente, sesto mese e undicesimo mese dal termine dell’esercizio sociale.

Per quanto precede le imprese nel corso del 2021 non hanno versato acconti d’imposta per l’anno 2022 e quindi nel 2023 si sono trovate a dover pagare una doppia tassa: l’intera imposta relativa al 2022, più il 100% di acconto per il 2023, anno in cui in genere nessuna impresa prevedeva di avere un reddito inferiore al 2022.

Se a questo si aggiunge che, come da statistica relativa ai nostri clienti, un numero significativo di agenzie ha avuto fra il 2022 e il 2023 una ripresa del volume d’affari rilevante, in alcuni casi pari a una volta e mezza e oltre rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid), si capisce come nel corso del corrente anno l’accumulo delle tasse da pagare sia stato ancora più rilevante. Ciò ha reso in molti casi più attuale che mai l’argomento della ottimizzazione fiscale che l’imprenditore può conseguire, pur nel rispetto di tutte le normative cogenti, mediante un adeguato assetto organizzativo della propria impresa.

Ricordiamo che per tutte le tipologie di impresa sono totalmente deducibili nell’anno in cui vengono sostenuti i costi per:

– beni strumentali di modico valore (di importo non superiore ad € 516,46);

– ticket restaurant per i dipendenti (secondo le regole da concordare con il proprio consulente del lavoro);

– omaggi fino a 50 euro di valore unitario;

– spese di rappresentanza fino all’1,5% del fatturato annuo (per imprese fino a 10 milioni di fatturato);

– materiale per turisti (borse e altri oggetti da viaggio) entro il limite del numero dei clienti annui.

Per le imprese costituite come SRL(S) (società a responsabilità limitata, anche semplificata) si possono trovare altre spese deducibili quali ad esempio i rimborsi kilometrici dell’auto personale utilizzata per le trasferte aziendali, oppure un canone di affitto della sede legale collocata presso l’abitazione di un socio o amministratore. In alcuni casi può essere interessante effettuare la scelta della tassazione per trasparenza in capo ai soci; oppure al contrario studiare una formula di holding volta a portare al di fuori del rischio d’imprresa dell’agenzia di viaggi il patrimonio netto accumulato anno dopo anno.

Dal confronto con le varie situazioni ed esigenze delle varie tipologie di impresa e nel rispetto di tutte le normative cogenti è nata la nostra Piccola guida sintetica all’ottimizzazione fiscale per Agenzie di Viaggi e Turismo che saremo lieti di inviare gratuitamente, come piccolo omaggio per le Feste, alle agenzie e ai loro consulenti che ce ne farannno richiesta con una sempice email al nostro indirizzo sotto riportato.

Il programma editoriale delle nostre Newsletter per il 2023 termina qui. Riprenderemo a metà gennaio 2024, sempre di venerdì su base quindicinale o mensile, in funzione delle evoluzioni e delle scadenze normative.

Con l’occasione inviamo a tutti i lettori il nostro consueto augurio: GOOD LUCK FUTURE! 2024

La Newsletter del Centro Studi ©Advmanager, 15 dicembre 2023 n. 110 (Rubrica Fiscale n. 38)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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