Agenzia delle Entrate, al via la fase sperimentale della Precompilata Iva
Tutto pronto per l’avvio della fase sperimentale della Precompilata Iva con i dati delle efatture e dei corrispettivi. Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state infatti stabilite le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati, le modalità di accesso e viene individuata la platea degli operatori interessati dalla novità.
Utilizzando i dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione degli operatori Iva, in un’area web dedicata, le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.
A far data dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva. Per i soggetti che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri Iva.
Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, nella fase di avvio sperimentale, destinatari dei documenti Iva precompilati saranno i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione, con esclusione di alcune categorie di soggetti come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggi).
Dal 2022 saranno inclusi nella platea anche i soggetti in regime di Iva per cassa. Il soggetto passivo Iva che in base alle informazioni disponibili non sia stato individuato come appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.
Le bozze dei registri mensili sono alimentate in via continuativa con i dati pervenuti, in modo da consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare i dati. In fase di avvio, per il terzo trimestre 2021, l’accesso sarà consentito a partire dal 13 settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre. Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono, invece, predisposte tenendo conto, oltre che dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi, delle informazioni ricavate dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione annuale IVA del periodo d’imposta precedente.
Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente oppure tramite l’intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà accedere, tramite un applicativo web dedicato all’interno del portale Fatture e corrispettivi, ai documenti Iva precompilati ed effettuare una serie di operazioni, quali ad esempio visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre le bozze dei documenti e inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale Iva.
I registri Iva proposti dovranno essere convalidati o integrati nel dettaglio entro il mese successivo al trimestre di riferimento. L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva. I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate, mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema Documentale, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento.