by Andrea Lovelock | 16 Novembre 2023 13:44
Lo Stato batte cassa e, terminata l’emergenza della pandemia, chiede anche al settore turistico la restituzione di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta in misura eccedente, erogati durante il periodo dell’emergenza Covid. Chi ha usufruito di questi benefici non spettanti potrà comunque effettuare il il riversamento spontaneo dell’indebito senza sanzioni.
Sono le agenzie di viaggi, i tour operator, e ancora le agenzie di animazione per feste, gli accompagnatori turistici, i musei e gli altri luoghi di cultura, le strutture turistico-alberghiere, i gestori di siti speleologici e grotte, che per regolarizzare la propria posizione dovranno presentare un’autocertificazione entro il 31 dicembre 2023 e versare l’importo dovuto entro il 30 giugno 2024.
Come riportato da Italia Oggi[1], è quanto previsto dal decreto interministeriale Turismo-Economia 20852/23 dello scorso 23 settembre, in registrazione presso la Corte dei Conti. L’invio dell’autocertificazione e restituzione volontaria dell’eccedenza saranno oggetto di successivi decreti attuativi.
Gli aiuti contro la pandemia dovevano essere fruiti nel rispetto delle condizioni ed entro i massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, pari a 1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 18 novembre 2021 e pari a 2.300.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 novembre 2021 al 30 giugno 2022. All’importo utilizzato eccedente il massimale verranno applicati gli interessi da recupero.
Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari degli aiuti dovranno presentare entro il 31 dicembre 2023 al ministero del Turismo un’autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 in cui attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti dalla sezione 3.1 di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modifiche.
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