by Caterina Claudi | 19 Giugno 2017 12:38
Che dire, siamo in Italia, nulla di cui meravigliarsi. Dopo l’abolizione dei voucher introdotti dalla riforma Biagi, modificati dal Jobs Act e abusati nel 2016, arriva con la manovrina di aprile (articolo 54bis) la nuova disciplina con due differenti strumenti: il contratto di prestazione occasionale PrestO che potrà essere utilizzato solo dalle aziende che hanno fino a 5 dipendenti, entro un tetto complessivo di 5mila euro l’anno; ogni lavoratore, il cui compenso minimo sarà di 9 euro, potrà essere pagato fino a 2.500 euro; c’è poi il Libretto Famiglia che si potrà usare per i piccoli lavori domestici, l’assistenza domiciliare le lezioni private e i servizi di baby sitting. Il valore nominale sarà di 10 euro per prestazioni di un’ora e l’utilizzatore dovrà versare 2 euro per coprire i contributi Inps, il premio Inail e gli oneri gestionali. Tetto massimo previsto 2.500 euro.
Per quanto riguarda PrestO, vige il divieto di utilizzo per i committenti che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per lavorazioni in appalto di opere o servizi; per le imprese edili e affini. Per la Pubblica Amministrazione l’utilizzo di lavoratori occasionali sarà limitato a esigenze temporanee o eccezionali, nell’ambito della realizzazione di progetti speciali, per lo svolgimento di lavoro d’emergenza o di solidarietà e per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Il lavoratore occasionale ha in ogni caso diritto all’assicurazione Inail e al versamento dei contributi alla Gestione Separata.
Chi vorrà utilizzare i nuovi voucher dovrà obbligatoriamente iscriversi a una piattaforma informatica. L’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati anagrafici del prestatore, il compenso pattuito, il luogo e la durata di svolgimento della prestazione. Il prestatore riceverà, a mezzo sms o email, la comunicazione inviata al committente. L’utilizzatore sarà poi tenuto, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e attraverso la medesima piattaforma o via Contact center, a comunicare: dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e termine della prestazione.
È possibile revocare la dichiarazione trasmessa all’Inps entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. Il lavoratore occasionale sarà retribuito dall’Inps, il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa, con accredito sul conto corrente dichiarato durante l’iscrizione alla piattaforma informatica Inps.
In caso di superamento dei limiti di importo stabiliti dalla normativa o nel caso di prestazioni di durata pari o superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno, il rapporto di lavoro occasionale si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di mancata comunicazione della prestazione lavorativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, per un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
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