Alitalia-Ita, il caso riassunzioni in Corte Costituzionale

Alitalia-Ita, il caso riassunzioni in Corte Costituzionale
21 Giugno 09:48 2024 Stampa questo articolo

Proprio ora che l’operazione Ita Airways-Lufthansa sembra destinata ad avere il via libera dalla Commissione Ue, incombe l’ombra del contenzioso dei 3000 ex dipendenti di Alitalia. La vicenda ora arriva davanti alla Corte Costituzionale per una pronuncia definitiva sulla richiesta di riassunzione in Ita.

È noto che gli ex dipendenti della compagnia di bandiera hanno sollevato davanti ai giudici il diritto alla riassunzione nella nuova aerolinea di cui il referente è il Mef. Ora il caso assume l’aspetto di una vera e propria grana giurisprudenziale. È stato infatti il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 giugno, a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del decreto legge 131/2022, ovvero la norma che esclude l’applicabilità dell’articolo 2112 del Codice civile alle cessioni di beni e complessi aziendali aventi alcune caratteristiche.

L’ordinanza menziona esplicitamente che le norme comunitarie consentono di disapplicare le tutele apprestate in favore dei lavoratori in occasione dei passaggi di azienda solo qualora sussistano, congiuntamente, alcune condizioni: procedura di insolvenza, controllo di un’autorità pubblica, finalità “liquidatoria”. Alcune di queste condizioni, secondo il Tribunale, non erano presenti nella cessione operata da Alitalia in favore di Ita: mancava, in particolare, una finalità propriamente liquidatoria, essendo l’intera procedura finalizzata a salvaguardare l’operatività dell’impresa.

Di fatto il Tribunale solleva dubbi di legittimità costituzionale dell’articolo 6 del Dl 131/2022, mettendo in evidenza che il principio costituzionale della parità delle parti è violato “quando il legislatore statale immette nell’ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco. L’uso distorto della funzione legislativa sarebbe confermato da alcuni indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza costituzionale: dal metodo alla tempistica dell’intervento legislativo, che si colloca in un contenzioso già radicato e a notevole distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica. La norma si rivolge a una platea circoscritta di destinatari ed è preordinata soltanto a definire l’esito di specifici giudizi ancora in corso, violando diversi precetti costituzionali”.

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Andrea Lovelock
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