Alitalia, l’Europa non cambia le regole:
«Investitori extra-Ue entro il 49%»

08 Giugno 14:14 2017 Stampa questo articolo

L’Unione Europea conferma l’obbligo di proprietà del 51% da parte di compagnie aeree europee in cerca di partnership azionarie, ribadendo quindi che è insuperabile la soglia del 49% da parte di investitori extra-europei. La notizia interessa in particolare il caso Alitalia e la possibilità che Etihad rilanci la sua partecipazione societaria oltre il limite imposto dai regolamenti Ue.

Impossibile per la proprietà emiratina, quindi, superare la soglia del 49%, ma la stessa Commissione Ue apre spazi di manovra  stilando nuove linee guida che intervengono sui sistemi di controllo e i meccanismi decisionali.

La nota della Commissione, infatti, precisa che “ogni caso deve essere valutato in modo individuale. I due elementi, ovvero la proprietà sopra il 50% così come il controllo effettivo, da parte di stati membri o loro cittadini sono distinti e cumulativi, ed entrambi devono essere sempre rispettati”.

Per quanto riguarda la proprietà, si sottolinea che dovrà essere verificata la nazionalità del proprietario finale della compagnia aerea, incluso nel caso di una società intermediaria e di una società quotata in borsa, e le equity che costituiscono il capitale.

Nelle prossime ore il governo italiano e i commissari Alitalia leggeranno con attenzione il documento proveniente da Bruxelles che ha stilato precisazioni sul concetto di controllo, dove l’Unione Europea introduce una sorta di maggiore flessibilità interpretativa in relazione ai diversi aspetti di chi decide cosa.

In particolare, si mette al centro la corporate governance, ovvero il processo decisionale con i vari diritti di voto e di veto, ma anche dove le decisioni vengono prese e su cosa, dalle nomine manageriali alle decisioni strategiche.

A questo riguardo si precisa che “una serie di fattori possono contribuire a consentire un’influenza positiva da parte degli azionisti Ue, come poteri d’iniziativa o meccanismo di accesso prioritario o privilegiato alle informazioni”.

Allo stesso tempo “un azionista di un Paese terzo può avere diritto di veto senza che questo conduca necessariamente alla perdita del controllo effettivo dell’azionista Ue”. Uno dei possibili scenari, dettati da Bruxelles, è “quando i diritti di veto di un azionista di un Paese terzo sono necessari e proporzionati all’obiettivo di proteggere il valore dell’investimento di minoranza”. Le linee guida sono di immediata entrata in vigore appena verranno pubblicate nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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Andrea Lovelock
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