L’Ectaa (associazione europea delle agenzie di viaggi e tour operator) mette in guardia l’industria turistica alla luce della sentenza emessa dalla Corte Europea l’8 febbraio scorso che chiede un urgente riforma del regime speciale dell’imposta per gli agenti.
La sentenza, infatti, dispone che le forniture di agenti di viaggi a soggetti passivi devono essere soggette al regime speciale Iva per le adv e che l’Iva deve essere calcolata sulla base della vendita. Una disposizione che riconferma un preoccupante quadro regolatorio che creerebbe gravi distorsioni della concorrenza ed è del tutto impraticabile.
Infatti, l’applicazione del regime speciale a tutte le forniture di agenti di viaggi, comprese le forniture a soggetti passivi, renderà gli agenti non competitivi, in quanto il regime speciale nega ai clienti soggetti passivi il diritto di recuperare l’Iva a carico sia dei servizi di viaggio sottostanti che del margine dell’agente di viaggi.
Di conseguenza, i clienti soggetti a imposta saranno indotti ad acquistare servizi di viaggio da fornitori soggetti alle normali norme Iva o al di fuori dell’ambito dell’Iva dell’Europa, come i fornitori di servizi quali compagnie aeree, alberghi e altri e tutti gli agenti di viaggi che forniscono servizi interni o non agenti di viaggi dell’Ue.
“Per quanto riguarda il calcolo dell’Iva – sostiene la nota dell’Ectaa – l’obbligo di calcolare l’Iva dovuta (transazione per transazione) è estremamente oneroso e del tutto inattuabile per le agenzie di viaggi. Ai sensi del regime speciale, gli agenti sono tassati sul loro margine di profitto, che è la differenza tra l’importo totale, Iva esclusa, pagata dal viaggiatore e il costo effettivo per l’agente di viaggi di beni o servizi forniti per il beneficio diretto del viaggiatore. Difficoltà pratiche sorgono a causa del fatto che i costi di una singola transazione possono cambiare più volte dopo che il servizio è stato eseguito richiedendo all’agente di viaggi di regolare l’Iva pagabile più volte”.
Questa modalità, infatti, ha indotto molti Stati membri a permettere il calcolo del margine globale per un periodo, piuttosto che transazione per transazione.
Quando il regime speciale è stato introdotto nel 1977, è stato accolto favorevolmente la misura di agevolazione degli scambi, poiché ha evitato la complessità della contabilità Iva in più Stati membri in cui si ritiene che i servizi di viaggio siano forniti. Tuttavia, dal 1977 il mercato dei servizi di viaggio ha subito modifiche fondamentali che non si riflettono nelle norme sull’Iva. La sentenza della Corte dimostra ancora una volta l’estrema necessità di una riforma del regime speciale.
Ciò si riflette anche in un recente studio condotto da Kpmg a nome della Commissione europea che esplica come l’enorme crescita dei viaggi internazionali, i cambiamenti tecnologici, la deregolamentazione diffusa (in particolare nel settore aereo) e nuovi modelli di business che operano al di fuori del regime speciale, insieme all’evoluzione della giurisprudenza, richiedano una modernizzazione del regime speciale.
Lo studio conclude che, sebbene il regime speciale debba essere mantenuto, deve essere riesaminato per affrontare una serie di distorsioni della concorrenza e questioni materiali, come il trattamento Iva delle cessioni ai soggetti passivi e il calcolo del margine.
Merike Hallik, presidente di Ectaa: «È giunto il momento che i legislatori dell’Ue affrontino subito il problema delle regole Iva obsolete per le agenzie di viaggi. È nell’interesse dell’industria e degli Stati membri stabilire un quadro fiscale che consenta agli agenti di viaggi di competere in condizioni di parità ed evitare regole complesse che non servono nessuno».