by Giulia Di Camillo | 30 Ottobre 2019 10:31
Ennesimo capitolo della vicenda Blue Panorama–Antitrust, con il vettore di proprietà del Gruppo Uvet accusato dallo scorso 8 maggio di adottare una politica commerciale scorretta[1] nell’ambito delle operazioni di emissione della biglietteria aerea, e per cui è stata richiesta un’ammenda di ben 1 milione di euro.
La compagnia aerea di Luca Patanè, secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotterebbe una “peculiare policy del nominativo”, si legge sul bollettino n°43 del 28 ottobre. Policy che sarebbe “frutto di autonome scelte commerciali del professionista, non direttamente agganciate a esigenze di sicurezza del trasporto aereo e nemmeno imposte da specifiche disposizioni Iata”.
LA POSIZIONE DI BLUE PANORAMA. Accuse, quindi, che non sembrerebbero placarsi. E che trovano, però, una pronta risposta di Blue Panorama: “Con riguardo alle recenti notizie in ordine alla pretesa non ottemperanza da parte di Blue Panorama al provvedimento dell’Agcm relativo alla policy sul nominativo – si legge nella nota pervenuta in esclusiva a L’Agenzia di Viaggi Magazine – il vettore fa presente di aver modificato le proprie procedure di vendita, per quanto consentito dai limiti della normativa a tutela della pubblica sicurezza e in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, sin dalla scorsa estate. Ciò, comunque, nel pieno convincimento che il comportamento sanzionato dall’Antitrust, che tale normativa non ha neppure mai citato nei propri provvedimenti, sia invece corrispondente ai canoni della corretta diligenza professionale e improntato alla massima tutela del preminente interesse pubblico alla sicurezza dell’aviazione civile”.
LE IPOTESI DELL’AGCM. Ciò che continua a rivendicare l’Agcm è il diverso modulamento nel tempo della policy del nominativo: “dapprima, veniva negato l’imbarco ai passeggeri che in sede di prenotazione avessero annotato i dati non in perfetta aderenza al documento di identità, costringendoli ad acquistare un nuovo biglietto per non perdere il volo già prenotato; successivamente, per le medesime irregolarità-omissioni, nell’annotazione del nominativo in prenotazione la compagnia imponeva alla clientela un addebito di 50 euro (la cosiddetta reprint fee) per ogni passeggero e tratta presenti nell’originaria prenotazione, a motivo dell’attività di “ristampa” di una nuova carta di imbarco. A tale pagamento, poi, talvolta non seguiva l’effettivo rilascio di una nuova carta di imbarco e assai più spesso, invece, quella ristampata continuava a non recare il nominativo corretto o integrale del viaggiatore”.
Inoltre, viene “appurato che l’alterazione o l’omissione in prenotazione del nominativo non dipendessero esclusivamente da errori di compilazione da parte del cliente, bensì da inefficienze sistematiche – prosegue l’Antitrust – del sistema informatico del vettore, oppure da disfunzioni inerenti alle modalità di trasmissione dei dati dei passeggeri da parte dei diversi siti web di prenotazione e acquisto del biglietto. Quale ulteriore elemento di aggressività della pratica è emerso che l’informativa destinata ai consumatori fosse stata costantemente lacunosa oppure ambigua e insufficiente, e in ogni caso intempestiva”.
LE DENUNCE DEI CONSUMATORI. Alla luce di tutto questo, l’Autorità chiede la sanzione per Blue Panorama e il divieto di diffusione della pratica commerciale. Richiesta sostenuta da “oltre cinquanta denunce da parte di consumatori e associazioni consumeristiche, dalle quali emerge che il vettore continuerebbe a porre in essere la politica scorretta contestata”, nonostante il 31 luglio 2019 sia stata comunicata l’interruzione della reprint fee policy per tutti i voli praticati, confermando però che qualora gli addetti al gate di imbarco verifichino l’eventuale non concordanza tra il nominativo del passeggero riportato sulla carta di imbarco con quello risultante da un documento di identità o riconoscimento, “resta fermo il diritto di negare l’imbarco al cliente”.
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