Assegno ordinario e cassa integrazione: i chiarimenti dell’Inps
L’Inps ha fornito alcune precisazioni in merito ai trattamenti di assegno ordinario (aso) e di cassa integrazione salariale in deroga (cigd) prorogati e rifinanziati dall’art. 8 del decreto Sostegni. Il contenuto è stato riportato agli operatori del turismo, agenzie di viaggi comprese, da Fto – Federazione Turismo Organizzato, in una circolare a firma del consulente fiscale e sindacale Pierluigi Fiorentino che spiega come per tali misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
TRATTAMENTI DI ASO E CIGD. I datori di lavoro che sospendono o riducono le attività in conseguenza a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si legge nella circolare, possono richiedere i trattamenti di assegno ordinario e di cigs nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 28 settimane complessive.
L’Inps rammenta che, in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Conseguentemente i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
MODALITÀ DI RICHIESTA. Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21”. Inoltre, spiega Fiorentino, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal menzionato decreto e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
L’accesso alle nuove 28 settimane per l’aso e la cigd è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali Covid-19 introdotte in precedenza.
Le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del dereto Sostegni. Le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della pec contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE. In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, si precisa che è possibile chiedere a carico dell’Istituto l’anticipo del 40%.
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vengono estese le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi alla pandemia, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.