«Il lavoro svolto dalla nostra associazione durante questo lungo iter di recepimento della direttiva Ue sui pacchetti turistici è stato assiduo e tenace. Nonostante la nuova direttiva rappresenti senza dubbio un appesantimento per l’attività dei tour operator, possiamo sostenere che, in extremis e anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni Speciali di Camera e Senato, siano state accolte alcune nostre osservazioni che, al contrario, il Mibact non aveva tenuto nelle dovuta considerazione». È il commento di Nardo Filippetti, presidente di Astoi Confindustria Viaggi, sullo schema di decreto esaminato mercoledì dal Consiglio dei ministri.
«Qualora venga confermato l’impianto del testo entrato in Cdm, nel quale sono state scongiurate anche evidenti forzature come quella della responsabilità solidale e sussidiaria delle agenzie di viaggi, possiamo dunque ritenerci parzialmente soddisfatti», conclude il numero uno dell’associazione dei t.o.
Astoi elenca i punti del testo più significati per gli organizzatori di viaggio.
All’articolo 41, come anticipato da L’Agenzia di Viaggi Magazine, è stata inserita una esplicita indicazione secondo cui il recesso per circostanze inevitabili e straordinarie determina il recesso anche dei contratti collegati stipulati con terzi. “Abbiamo ottenuto il riconoscimento normativo di un principio che i tour operator hanno sempre fatto fatica a far accogliere spontaneamente dai terzi fornitori di servizi (come vettori e strutture ricettive) i quali, spesso, tendono a non voler comprendere che l’annullamento è determinato da situazioni legate a impossibilità sopravvenuta, dimostrandosi rigidi nell’applicazione delle penali, che invece non sarebbero dovute. Con l’attuazione del decreto di recepimento, le penali non potranno quindi più essere applicate”, sottolinea l’associazione in una nota stampa.
È stato, poi, ridotto da 14 a 5 giorni il termine di recesso in caso di contratti stipulati fuori dai locali commerciali. “Le Commissioni – si legge nel comunicato – avevano già evidenziato, dando seguito a una richiesta di Astoi e delle altre associazioni di categoria, che un termine di recesso troppo ampio a favore del consumatore per tale tipologia di contratti, ossia per l’acquisto di pacchetti online, avrebbe comportato una sostanziale impasse nell’attività degli operatori, con effetti negativi proprio sui viaggiatori. Inoltre, è stato previsto che il diritto di recesso sia escluso nelle offerte last minute”.
Astoi fa anche notare che all’articolo 42, che disciplina la responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto, erano state già introdotte alcune osservazioni dell’associazione stessa sulla “correttezza e buona fede che il viaggiatore deve tenere nella contestazione del difetto di conformità e il fatto che l’eventuale richiesta di rimborso debba riguardare spese necessarie, ragionevoli e documentate”.
Un altro passo avanti è stato fatto sull’anomalia di lasciare al viaggiatore la possibilità di fissare un termine entro il quale il tour operator deve rimediare al difetto. “Il testo – rileva l’associazione – prevede un’ulteriore mitigazione collegando il periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore alla durata e alle caratteristiche proprie del pacchetto”.
All’articolo 47, che disciplina la protezione in caso di insolvenza o fallimento, sono stati esclusi gli obblighi di rientro immediato e di pagamento di vitto e alloggio, nel caso in cui nel pacchetto turistico non sia compreso il contratto di trasporto.