Balneari, bocciata la proroga automatica delle concessioni

Balneari, bocciata la proroga automatica delle concessioni
20 Febbraio 15:13 2025 Stampa questo articolo

Niente proroga automatica delle concessioni balneari. Il Tar per la Liguria ha respinto il ricorso presentato da Bagni Silvano di Nichel Anna & C. s.n.c., dall’impresa individuale Sacha Cubeddu e da Matakello s.r.l. contro il comune di Zoagli, in provincia di Genova. I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Cristina Pozzi, contestavano la legittimità delle gare già indette dal comune, sostenendo che vi fosse un obbligo di proroga delle concessioni fino al settembre 2027. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Luigi Cocchi, ha difeso la propria posizione, ottenendo ragione in giudizio.

La sentenza del Tar arriva dopo quella del Consiglio di Stato dello scorso dicembre che annullava di fatto le proroghe fino al 2033. Ma, soprattutto, la pronuncia odierna assume particolare rilevanza e significato politico perché sostanzialmente smentisce quanto sostenuto dal governo sulla proroga automatica delle concessioni balneari.

Era lo scorso 4 settembre quando il Consiglio dei ministri approvò la riforma del comparto, contenuta in un decreto legge su materie oggetto di procedure d’infrazione europee.

I punti principali della riforma delle concessioni balneari prevedevano: l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore  dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

LEGGI ANCHE: È MORTO BOLKESTEIN, PADRE DELLA DIRETTIVA SUI BALNEARI

Una decisione che, nel comunicato finale del Consiglio dei ministri, veniva salutata come “il risultato anche del costruttivo e costante confronto con la Commissione europea. Con particolare riferimento alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra Nazione”.

Affermazioni alle quali seguì il commento, allora, di una portavoce dell’Ue: «La Commissione accoglie con favore la decisione odierna dell’Italia sul caso delle concessioni balneari. Ciò fa seguito a scambi costruttivi attraverso i quali la Commissione e le autorità italiane hanno raggiunto un’intesa comune sul quadro legislativo della riforma delle concessioni balneari italiane alla luce del diritto dell’Ue, con una soluzione globale, aperta e non discriminatoria che copra tutte le concessioni da attuare entro i prossimi tre anni».

Nel frattempo, in questi mesi, non sono mancate le tensioni e le polemiche con le associazioni di categoria. E si arriva così ad oggi, con il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che ha chiarito come non esiste alcun accordo scritto tra lo Stato italiano e la Commissione europea che imponga alle amministrazioni locali di estendere le concessioni fino al 2027. Inoltre, viene fatto presente, anche se tale accordo esistesse, non potrebbe prevalere sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha già sancito l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto comunitario.

Ecco il passaggio della sentenza, come riportato sul sito di Repubblica: «Per contro, non vale ai titolari invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum (la pronuncia, ndr) della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, essendo la Curia europea (La Corte di giustizia dell’Unione europea) l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione».

Il Tar Liguria ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Zoagli. La decisione rappresenta senza dubbio un ulteriore tassello nel complesso contenzioso sulle concessioni balneari, confermando l’orientamento secondo cui i rinnovi automatici non sono più praticabili e che i Comuni possono procedere con l’assegnazione delle concessioni tramite gara pubblica.

  Articolo "taggato" come:
  Categorie

L'Autore

Giuseppe Rinaldi
Giuseppe Rinaldi

Guarda altri articoli