by Andrea Lovelock | 11 Luglio 2024 12:35
Le opere realizzate sul terreno del demanio, alla fine della concessione balneare, devono tornare allo Stato gratuitamente. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue, interpellata per dirimere un contenzioso relativo a una concessione balneare a Rosignano Marittimo (Livorno). In questa località la Siib, Società italiana imprese balneari, aveva costruito alcune opere all’interno di uno stabilimento ubicato in un tratto costiero in concessione: al termine del cosiddette “periodo concessorio” le opere sono passate a titolo gratuito allo Stato.
A questo punto la Siib ha presentato appello e il Consiglio di Stato ha interpellato la Corte di Giustizia Ue, che si è pronunciata in modo inequivocabile: “La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e siccome la norma del codice di navigazione italiano è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano, essa non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”.
Una pronuncia destinata ad alimentare ancor di più il dibattito mai sopito sulle concessioni balneari[1], sulle modalità dei nuovi bandi[2] e sull’incognita degli indennizzi[3] per i concessionari in uscita.
“La norma – è la motivazione della Corte di Giustizia Ue – non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano. Infatti la disposizione in parola prevede soltanto che, alla scadenza della concessione, e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo. Il fatto che il passaggio di queste opere allo Stato sia gratuito costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici”.
La Corte di Giustizia Ue conclude anche in modo perentorio, asserendo che: “La Siib non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile”.
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