Balneari, ddl concessioni: “Proroga da uno a 5 anni”

Balneari, ddl concessioni: “Proroga da uno a 5 anni”
29 Agosto 13:12 2024 Stampa questo articolo

Appuntamento a settembre. Sarebbe in dirittura d’arrivo la riforma studiata dal governo per porre fine alla vicenda delle concessioni balneari. Secondo quanto anticipato dal portale d’informazione specializzata mondobalneare.com, il testo del ddl in materia conterrebbe una proroga da uno a cinque anni per gli attuali gestori, a seconda della percentuale regionale di occupazione delle coste, e procedure per l’avvio di bando di gara con il riconoscimento di un indennizzo basato sul valore aziendale.

La bozza, che sarebbe già oggetto di un negoziato con la Commissione Ue dagli esiti incerti, prevede anche l’obbligo di assegnare almeno il 15% di litorali liberi in ogni regione e non impone alcun numero massimo di concessioni per lo stesso soggetto, lasciando tale facoltà ai Comuni. Del testo, sviluppato in tre articoli e cinque pagine, e dell’intera vicenda che si protrae da anni si sta occupando direttamente il ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto. Le intenzioni del governo sarebbero quelle di approvare la norma entro settembre.

Nello specifico, la bozza del ddl stabilisce che “la risorsa naturale è da considerarsi scarsa sull’intero territorio, quando l’area disponibile è pari o inferiore al 49% a livello nazionale o quando l’area disponibile di una singola regione è pari o inferiore al 39%”. Il testo impone inoltre di adottare un “Piano nazionale 2024-2029 per lo sviluppo delle attività insistenti sulle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo e sportivo”, da concordare con la Conferenza delle Regioni e da sottoporre al parere preventivo del Consiglio di Stato.

Palazzo Spada, infatti, ha il compito di recepire la mappatura delle coste italiane e di “delineare le modalità di investimento per la riqualificazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, per favorire l’adeguato equilibrio tra le aree oggetto di affidamento in concessione, in autorizzazione o in convenzione e le aree libere o libere attrezzate, in linea con le norme regionali sull’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e i relativi piani urbanistici”.

Riguardo poi alle coste libere, il piano “prevede l’assegnazione di una quota dell’area disponibile per una percentuale non inferiore al 15% della risorsa regionale complessiva, da raggiungersi nel periodo di durata del piano stesso” (ovvero entro il 2029), mentre le spiagge già in concessione godranno di una durata variabile da uno a cinque anni, in base alla percentuale di occupazione costiera di ogni regione.

Nello specifico, la validità sarà fino al 31 dicembre 2025 per le concessioni situate nelle regioni con meno del 25% di spiaggia libera. fino al 31 dicembre 2027 per le regioni con una percentuale tra il 25% e il 49% e fino al 31 dicembre 2029 per le regioni con più del 49% di spiagge libere. Si tratta, a tutti gli effetti, di una proroga del termine delle concessioni, rispetto a quello previsto dalla legge 118/2022 del governo Draghi, che aveva fissato la scadenza di tutti i titoli al 31 dicembre 2023.

Il secondo articolo del ddl stabilisce i criteri per riaffidare le concessioni balneari attraverso procedure selettive, una volta che saranno arrivate a scadenza. I nuovi titoli potranno avere una durata compresa tra i cinque e i vent’anni e «fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima».

I bandi saranno gestiti dai Comuni, che dovranno pubblicarli sul proprio albo pretorio online per almeno trenta giorni. Inoltre, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale sarà obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, anche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sempre nell’articolo 2, il ddl stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi economici a favore dei concessionari uscenti e a carico dei subentranti:In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al valore aziendale, calcolato sulla base del valore patrimoniale, reddituale e di avviamento, e all’equa remunerazione di investimenti effettuati, ivi compresi quelli  in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge”.

“Il valore aziendale è determinato sulla base di una perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara. Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente“.

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Andrea Lovelock
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