Balneari, e ora il Consiglio di Stato tutela chi ha già la concessione

Balneari, e ora il Consiglio di Stato tutela chi ha già la concessione
16 Maggio 12:34 2024 Stampa questo articolo

Con un colpo di scena degno di una telenovela, il Consiglio di Stato ha depositato tre ordinanze nel Comune di Amalfi, in provincia di Salerno, dello stesso contenuto nel quale si afferma la “prevalenza dell’interesse privato” a continuare l’attività dello stabilimento balneare ancorché decaduta la concessione, “perché i Comuni non sono nelle condizioni di affidare a terzi il comprendio demaniale”.

Si precisa altresì che “nel bilanciamento degli interessi contrapposti, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla precezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità”.

È chiaro che la pronuncia del maggior organo di giustizia amministrativa va a favore degli attuali concessionari, anche per salvare la stagione estiva alle porte, ma è comunque in attesa del verdetto della Corte di Giustizia Ue, e ancor di più non sposta di una virgola il problema delle gare che vanno indette improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Su cosa succederà nel frattempo e soprattutto dopo l’estate nessuno si azzarda a fare previsioni.

Di certo continua, da parte dei Comuni, ad approcciare alla materia in ordine sparso come dimostra l’ultima mossa a sorpresa con la quale il Comune di Genova ha deciso di adottare un suo metodo: indennizzi (così come proposto da Fratelli d’Italia) ai vecchi concessionari, in caso di perdita della gara, vanno riconosciuti e verranno pagati da quelli subentranti.

Nello specifico il Comune di Genova riconoscerà ai concessionari balneari uscenti, in quanto non vincitori delle nuove gare di assegnazione stabilite dalla direttiva Bolkestein, “un indennizzo a carico del concessionario subentrante anche in relazione al valore aziendale parametrato al fatturato annuale del 2023 della concessione moltiplicato per il coefficiente di 2,5”.

Questa la novità più rilevante delle nuove regole per la procedura di assegnazione delle concessioni balneari nel Comune di Genova, il cui termine di presentazione delle domande scadrà il 15 luglio.

«Abbiamo lavorato nell’ottica di risparmiare all’amministrazione comunale contenziosi legali – ha spiegato all’agenzia Ansa l’assessore comunale al Demanio marittimo Mario Mascia – E soprattutto di recepire proposte e osservazioni utili a salvaguardare, oltre agli interessi pubblici indicati nelle linee guida approvate dalla Giunta, anche quello parimenti pubblico alla salvaguardia delle imprese balneari così come dei lavoratori, delle famiglie e dei fruitori genovesi che vi orbitano intorno».

INTANTO NEL RESTO D’EUROPA

Ma Genova è solo l’ultimo esempio di come gli enti locali stiano procedendo autonomamente creando precedenti e ulteriore caos amministrativo. Non a caso, proprio alcune settimane fa in un recente dossier approdato in Parlamento è stato preso in esame quello che succede in altri Paesi europei, per cercare la quadra di una vicenda che si trascina da anni.

Ebbene, in Portogallo la normativa distingue tra licenza e concessione. La prima è necessaria per l’occupazione temporanea delle spiagge con manufatti amovibili per fini turistici e per lo svolgimento di competizioni sportive e di navigazione. La seconda viene erogata per una durata massima di 75 anni, in base anche alla progettualità e agli investimenti che vengono pianificati.

In Francia la scelta su quale uso ammettere per una certa porzione del demanio marittimo deve tener conto della vocazione della zona e degli obiettivi di conservazione naturale del litorale, mentre l’accesso alle spiagge e il loro uso devono essere liberi e gratuiti. Questo criterio è applicabile anche alle concessioni di spiaggia, che devono in ogni caso preservare la libera circolazione e uso del litorale da parte del pubblico per un’area di ampiezza significativa lungo tutta la riva del mare. ll concessionario è autorizzato a occupare una parte dello spazio concesso per l’installazione di strutture e lo sfruttamento di attività riconducibili al servizio pubblico balneare. Almeno l’80% della lunghezza del litorale in concessione deve rimanere libero da qualunque struttura, equipaggiamento o installazione. Inoltre, ogni installazione fatta sulla spiaggia deve essere concepita in modo da poter permettere, alla fine del periodo di vigenza del rapporto, il ritorno dell’area allo stato iniziale.

Il sistema francese è dunque fortemente orientato verso la tutela ambientale del demanio marittimo e, allo stesso tempo, tende a favorire l’uso generale dei relativi beni rispetto alle altre modalità di sfruttamento. Questo spiega la durata relativamente breve delle concessioni, davvero un’eccezione nel quadro delle normative nazionali europee in materia.

Infine in Grecia la normativa prevede l’assegnazione delle concessioni al termine di procedure di selezione che garantiscano imparzialità e trasparenza, in linea quindi con la Direttiva Bolkestein. Le gare (o aste pubbliche) avvengono in tutti i casi in cui si rende necessaria la concessione di un’autorizzazione, con l’unica eccezione degli hotel che si trovano di fronte alla spiaggia, per i quali proprio la specifica posizione sulla spiaggia giustifica una deroga. Questi hotel, infatti , possono ottenere, a determinate condizioni, un’autorizzazione annuale all’esercizio della loro attività.

Dall’entrata in vigore della normativa, tutte le costruzioni permanenti, gli atti di acquisto relativi e ogni altra modifica del territorio urbano sono proibiti entro 100 metri dal litorale, se non è stato adottato il provvedimento amministrativo di delimitazione della battigia, o se non è stata completata la spiaggia o la delimitazione della battigia già esistente.

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Andrea Lovelock
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