Se le attività di bed and breakfast e affittacamere vengono svolte in modalità saltuaria, attraverso un’organizzazione familiare, non sono attività d’impresa. Bensì vanno considerate a carattere occasionale e quindi senza l’obbligo della partita Iva. È quanto stabilito dalla sentenza 154/1/2024 della Corte di Giustizia in Friuli Venezia Giulia, che ha confermato il giudizio di primo grado favorevole a due coniugi proprietari di b&b e affittacamere contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate.
La questione, come riporta Il Sole 24 Ore, era incentrata sul requisito dell’occasionalità dell’attività svolta. I giudici del Friuli Venezia Giulia hanno anche citati un precedente di Cassazione: nello specifico l’ordinanza 32034/2019 che aveva affermato il principio di diritto in materia di contributi previdenziali secondo cui “è assente la professionalità nel caso di un bed & breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale”. Pertanto, come si legge nella sentenza 154/1/2024, si tratta di un “chiaro elemento di una gestione basata sulla normale organizzazione familiare, in base alla quale l’ospitalità viene concessa secondo la disponibilità e volontà della famiglia”.
A dimostrazione della saltuarietà dell’attività svolta come richiesto dal regolamento comunale sui bed and breakfast, i contribuenti del contenzioso hanno esibito diverse mail in cui comunicano agli ospiti l’indisponibilità ad accoglierli in determinati periodi corrispondenti al periodo di chiusura dichiarati.