Sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti (dl n° 21/2022).
A definirle la circolare né 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, che specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.
I bonus, che possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa.
Rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Sono invece escluse dall’agevolazione le amministrazioni pubbliche.
Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina è essenziale che si tratti di titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possano essere corrisposti dal datore di lavoro da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.
Inoltre, la circolare specifica che dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici. I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.