Cancellazioni o ritardi aerei, Tar Piemonte: “Rimborsi automatici”

by Andrea Lovelock | 30 Ottobre 2024 16:09

Una sentenza destinata a rivoluzionare i contenziosi legati ai disservizi aerei: il Tar Piemonte ha annullato parzialmente la delibera n. 21 del 2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), stabilendo che quando si tratta di compensazione pecuniaria, stabilita dal Regolamento comunitario 261/2004, il passeggero non ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge e gli indennizzi diventano un automatismo, senza l’obbligo di avviare una conciliazione.

È bene ricordare  che la compensazione pecuniaria è l’indennizzo che spetta al passeggero in caso di ritardo prolungato, cancellazione o negato imbarco (come l’overbooking) e viene stabilita in maniera fissa in base alla distanza chilometrica del volo che ha subìto il disservizio: 250 euro per voli fino a 1.500km, 400 euro per voli da 1.500km a 3.500km, 600 euro per voli superiori a 3.500km e comunque intercontinentali.

Ebbene, il Tar ha chiarito che queste sono somme che vengono predeterminate forfettariamente dal Regolamento comunitario, indennizzi che spettano in automatico al verificarsi dell’evento, quindi non possono essere oggetto di trattativa e di mediazione. Ne consegue che non possono essere oggetto di conciliazione, perché non c’è nulla da conciliare. Il Tar ha richiamato infatti lo stesso Regolamento comunitario, nella parte in cui stabilisce che i diritti previsti sono irrinunciabili, e qualora il passeggero abbia avuto un risarcimento di entità minore può certamente far causa alla compagnia per avere l’integrazione della compensazione pecuniaria.

Si tratta dunque di un chiarimento davvero rilevante, dopo le novità legislative che avevano stabilito l’obbligatorietà della conciliazione su tutta la materia del trasporto e dunque anche del trasporto aereo.

Ma è altrettanto importante avere presente, a questo punto, che tutto ciò che non rientra nel perimetro della compensazione pecuniaria dovrà essere comunque oggetto di conciliazione. Vale, ad esempio, per il risarcimento supplementare ex articolo 12 del Regolamento: non essendo una somma predeterminata, ma che il passeggero chiede in base al danno patrimoniale e non patrimoniale subìto – da provare nella sua quantificazione – è chiaro che non possa sottostare allo stesso principio.

Questa rilevante novità ha offerto lo spunto per una riflessione da parte delle associazioni a difesa del consumatore sulla conciliazione: se la si guarda dal punto di vista dell’obbligatorietà per legge, è un laccio e lacciuolo di cui il consumatore farebbe di certo a meno. Ma se la si considera invece dal punto di vista di quella che è stata storicamente la conciliazione, occorre dire che è sempre stata un’opportunità per evitare le cause. È stata un’opportunità di confronto con le aziende, per pervenire a una composizione bonaria, ed è stata la possibilità per il consumatore di accedere a una definizione senza sostenere i costi di una causa.

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