Ccnl, bonus e benefit per le adv rimandati al 2022

by Redazione | 20 Settembre 2021 12:43

Rinviati al 2022 bonus e benefici una tantum che erano stati fissati nel rinnovo del Contratto Nazionale del Lavoro siglato da Fiavet Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali. Uno slittamento che riguarda circa 40mila lavoratori concordato dalle parti la scorsa settimana. Nel dettaglio, a causa del perdurare della crisi pandemica, l’accordo prevede l’erogazione delle due tranche previste dall’accordo del 2019 ad aprile e giugno 2022 e l’elemento economico sostitutivo del premio di risultato.

In particolare, gli importi una tantum saranno di 110 euro per il Livello 1, di 101,25 euro per il Livello 2, di 95,25 euro per il Livello 3, di 90 euro per il Livello 4, di 84,75 euro per il Livello 5, di euro 80,25 per il Livello 6, di 81, euro per il Livello 6-S, di 75 euro per il Livello 7, mentre gli importi sono di 128,25 euro per il quadro A, di 118,50 euro per il Quadro B e di 60 euro per gli apprendisti.

L’intesa prevede che se perdurasse la mancata definizione dei premi di risultato fino al mese di maggio 2022, i datori di lavoro saranno tenuti a erogare con la retribuzione di luglio 2022 i seguenti importi: per il Livello importo Quadri A, B euro 186,00; per i Livelli 1, 2, 3 euro 158,00; per i Livelli 4, 5 euro 140,00; per i Livelli 6S, 6, 7 euro 112,00.

Vale la pena ricordare che tra le novità di maggior rilievo nell’accordo che era stato siglato prima dello tsunami Covid vi è l’aumento salariale a regime di 88 euro al IV livello comprensivo della quota per l’assistenza sanitaria integrativa; verrà erogato in due tranche di 44 euro ciascuna nelle buste paga del mese di luglio e di novembre 2019.

E ancora, una tantum per la carenza contrattuale pari a 270 euro al Livello 4 suddivisa in 3 tranche da 90 euro, l’ampliamento della sfera di applicazione, alle imprese che si occupano di organizzazione di eventi, e introduzione di nuovi profili professionali legati alla digitalizzazione.

Inoltre, l’aggiornamento della normativa sui contratti a tempo determinato, sull’apprendistato e sul part time; è poi prevista la costituzione di Commissione Paritetica per valutare congiuntamente le forme di flessibilità previste dal quadro normativo vigente e per l’aggiornamento delle competenze professionali. Infine l’introduzione, ferma restando la normale durata del lavoro settimanale effettivo in 40 ore, della distribuzione multi-periodale dell’orario di lavoro con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane e con la pari riduzione dell’orario di lavoro per altrettante settimane.

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