Ricorso respinto sui rincari della tassa di soggiorno a Roma. Il Tar del Lazio ha stabilito che il contributo di soggiorno stabilito da Roma Capitale è “un’entrata tributaria autonoma e differente rispetto all’imposta di soggiorno”, che dunque non richiede per la sua definizione il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
Una motivazione con la quale il tribunale, pur esprimendo dubbi sulla sussistenza dell’interesse a rivolgersi al giudice da parte del gruppo di imprese, ha comunque deciso di esprimersi nel merito, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
E circa la presunta violazione dell’articolo 4 del Dlgs 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale – sollevata dalle imprese ricorrenti – che prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nella predisposizione del regolamento sull’imposta di soggiorno, il Tar ha sottolineato che la norma richiamata si riferisce esclusivamente alla tassa.