Inizia oggi un ciclo di Newsletter del nostro Centro Studi dedicato allo Sportello Fiscale per gli agenti di viaggi lettori del nostro media partner L’Agenzia di Viaggi Magazine. Potete inviare i vostri quesiti via email, firmati con i dati della vostra agenzia, a futuro@advmanager.org . L’agenzia riceverà una risposta privata e inoltre il quesito, se di interesse generale, sarà pubblicato in forma anonima su L’Agenzia di Viaggi Magazine.
Il quesito [da S. agente di viaggi in provincia di Prato].
Questa [fattura allegata alla email, ndr] è un’altra fattura particolare per una crociera di [un armatore italiano, ndr], per una pratica al netto. A quello che ho letto, non dovrebbe essere, in questo caso, una pratica 74 ter (meta Grecia); quindi considerandola una fattura in regime Iva ordinaria:
– la prima riga riporta un importo fuori campo iva: codice natura N2.2;
– la seconda riga riporta un importo non imponibile servizi internazionali: codice N3.4;
– la terza riga riporta un importo fuori campo iva art.7 per servizi resi all’interno della nave: codice N2.1.
Avrei bisogno di chiarimenti in merito.
La nostra interpretazione
Siamo di fronte a una fattura elettronica emessa da un armatore residente fiscale in Italia, a una agenzia di viaggi pure residente fiscale in Italia. L’agenzia allega una copia in formato PDF non ministeriale della fattura ricevuta. Noi consigliamo di lavorare sempre sul PDF ministeriale delle fatture elettroniche poiché gli altri fogli di stile possono non essere fedeli al 100%.
Dal punto di vista civilistico la crociera è oggettivamente un pacchetto turistico in quanto alla prestazione di trasporto si aggiunge una molteplicità di altri servizi non secondari e non marginali ai fini della finalità del viaggio.
La ragione per cui l’armatore fattura la crociera in regime Iva ordinario anziché in regime del margine ex art. 74ter DPR n. 633/1972 è che per l’applicazione di quest’ultimo manca il requisito che le prestazioni di servizi a diretto vantaggio del viaggiatore siano effettuate da terzi e non in proprio. Se le prestazioni sono effettuate in proprio il fornitore acquisisce il ruolo di vettore di trasporto, albergatore, ristoratore ecc., ma non quello di organizzatore e quindi fattura in regime Iva ordinario.
Nel nostro caso si tratta di una crociera circolare Italia/Italia con sbarchi in Ue (Grecia) e quindi l’armatore considera correttamente (i riferimenti normativi sono sempre al Dpr n. 633/1972):
– (nella seconda riga codice N3.4): il 5% del corrispettivo della crociera per la parte che si considera effettuata in Italia e quindi non imponibile ex art. 9 comma 1 punto 1 (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione); il 5% è un forfait proposto dalla norma fiscale italiana per i trasporti internazionali via mare;
– (nella terza riga codice N2.1): il 95% del corrispettivo della crociera per la parte che si considera effettuata all’estero e quindi non soggetto ex art. 7quater comma 1 lettera b);
– (nella prima riga codice N2.2): anche i servizi di somministrazione di bar e ristorante resi sulla nave quando è al di fuori delle acque territoriali italiane si considerano come extraterritoriali ai fini Iva; però secondo noi qui si poteva anche inserire il codice N2.1 (non soggetto ex art. 7quater comma 1 lettera d) che comunque riporta concettualmente all’art. 2 in quanto manca il requisito della territorialità.
Natura della prestazione e contabilizzazione da parte dell’agenzia di viaggi
Poiché la fattura d’acquisto è intestata all’agenzia e non al viaggiatore, siamo in presenza di una compravendita di servizi e non di una prestazione di intermediazione.
Inoltre poiché il servizio è oggettivamente un pacchetto turistico e l’agenzia utilizza a diretto vantaggio del viaggiatore dei servizi effettuati da terzi, la rivendita va inquadrata nel regime del margine 74ter (in questo senso la maggioranza dei commentatori e noi concordiamo).
Quindi:
– per l’agenzia di viaggi la pratica è una 74ter a corrispettivo misto, al quale in sede di liquidazione Iva (prima periodica e poi col ricalcolo annuale) si applicherà il prorata di imponibilità ricavato dalla classificazione degli acquisti per i viaggi misti;
– la fattura con Iva inclusa non esponibile va emessa al cliente non oltre il momento impositivo del corrispettivo (partenza del viaggio o data di incasso totale del corrispettivo);
– la fattura d’acquisto va contabilizzata in regime 74ter al lordo di Iva ove presente, col codice Iva “acquisti in Ue per viaggi misti” per il 5% del corrispettivo e col codice Iva “acquisti Fuori Ue per viaggi misti” per il 95% del corrispettivo più i servizi erogati fuori Ue; il tutto come indicato nella fattura ricevuta.
I software gestionali più evoluti effettuano automaticamente la predetta gestione.
Per porre i tuoi quesiti: futuro@advmanager.org
La Newsletter del Centro Studi ©ADVMANAGER, 26 agosto 2022, n. 71 (Sportello fiscale)
Francesco Scotti senior advisor L. n. 4/2013, coordinatore
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