by Redazione | 19 Gennaio 2024 17:08
Con una sentenza pubblicata il 16 gennaio, la Corte Suprema di Cassazione pone la parola fine al contenzioso avviato da Fiavet Confcommercio nel 2016 a seguito della decisione di Lufthansa di ridurre la commissione di vendita della biglietteria da parte delle agenzie di viaggi Iata dall’1% allo 0,1 %.
Fiavet Confcommercio aveva contestato al vettore di aver ridotto unilateralmente[1] la commissione sulla base della disposizione regolatrice del rapporto di vendita con le agenzie accreditate Iata, sostanzialmente rendendola simbolica e anti economica rispetto ai costi e oneri (il canone annuo, fideiussione, corsi di formazione/aggiornamento, implementazione hardware/software) imposti per mantenere il rapporto di vendita.
Contro la politica della “zero commission” dei vettori, Fiavet aveva quindi adito le vie legali, ottenendo due storiche pronunce favorevoli, davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano, che avevano pienamente accolto le domande della federazione e dell’agenzia associata Fiavet Confcommercio, Moretti Viaggi di Milano, resasi “porta bandiera” in questa vertenza per l’intera categoria.
Ma la partita si è chiusa solo il 16 gennaio scorso quando, dopo che Lufthansa era ricorsa in Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, un ricorso che la Suprema Corte ha rigettato, dichiarando inammissibili tutti e tre i motivi di censura, in integrale accoglimento delle conclusioni svolte da Fiavet Confcommercio nel controricorso depositato.
«Con tale pronuncia – commenta l’avvocato Federico Lucarelli, legale di Fiavet che ha patrocinato il giudizio – rimangono, quindi, ferme le sentenze di I e II grado del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali avevano dichiarato la nullità della clausola contrattuale dell’art. 9 del Psaa/Iata che regolamenta il rapporto di vendita della biglietteria fra le agenzie di viaggi e più di 200 vettori, nella parte che consente ai vettori di modificare senza limiti il regime commissionale dovuto alle agenzie di viaggi venditrici della biglietteria aerea».
«L’effetto pratico – continua Lucarelli – è il diritto degli agenti di viaggi di poter richiedere a Lufthansa, facendo valere le statuizioni giudiziarie ottenute da Fiavet Confcommercio, la corresponsione della maggiore commissione non percepita a partire dal 1° gennaio 2016, corrispondente alla differenza tra lo 0,1% e l’1% e applicato prima della comunicazione di riduzione di Lufthansa del 3 giugno 2015, dichiarata illegittima».
«È una giornata storica – afferma il presidente di Fiavet Giuseppe Ciminnisi – Abbiamo portato a compimento, dopo otto anni di battaglie giudiziarie, un impegno preso con i nostri associati. Avevamo assicurato ai tantissimi agenti Iata che avremmo difeso i loro legittimi diritti e così abbiamo fatto, con caparbietà e coerenza. Questa sentenza deve essere un punto di ripartenza e di riflessione con il mondo dei vettori; un punto per ripensare al rapporto di vendita della biglietteria che non può essere più impositivo e unidirezionale, ma deve avere margini di elasticità e concertazione. Dobbiamo aprire subito un tavolo di confronto con i vettori Iata per rinsaldare un sinergico e profittevole rapporto di collaborazione per entrambe le parti, rispettando i ruoli e gli impegni di ciascuno. Confido che questo mio appello venga raccolto e si archivi la stagione dei tribunali, che per la federazione rappresenta sempre un’ultima spiaggia».
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