Il contratto di intermediazione turistica (2ª parte)
Completiamo il quadro civilistico del contratto di intermediario di viaggi a legislazione vigente (cioè a prescindere da come sarà prossimamente attuata nel diritto italiano la Direttiva Ue 2015/2302) precisando che ogni singolo rapporto contrattuale deve a nostro avviso riguardare un singolo cliente mandatario da un lato (anche se in nome e per conto di più passeggeri) e un solo fornitore di pacchetto turistico o di servizio singolo dall’altro, i cui nomi, specifiche di prodotto e regolamenti devono essere resi chiari ed evidenti al cliente stesso.
Senza questi requisiti viene meno il concetto di intermediazione turistica. Se al cliente non vengono resi evidenti il fornitore e il relativo prodotto, oppure se vengono richiesti nello stesso momento dal cliente più servizi funzionalmente collegati (per esempio un volo per Parigi più un hotel dove dormire a Parigi), si origina un pacchetto turistico e l’agenzia non è più intermediaria, bensì ne diventa organizzatrice. Si è discusso in passato sul concetto di prefissata combinazione, cioè di collegamento funzionale, quale requisito o meno per la sussistenza del pacchetto, ma oggi anziché richiamare questo antico dibattito conviene attendere le imminenti modalità di recepimento della succitata Direttiva Ue la quale, introducendo i nuovi concetti di servizi turistici collegati e di contratto di corporate travel, andrà a novellare la materia.
Definito quindi per il momento il quadro civilistico, la contabilizzazione della vendita avviene com’è noto a crediti verso il cliente e debiti verso il fornitore per il prezzo lordo del servizio venduto; ad avere di conto economico (ricavi) per i compensi d’intermediazione comunque pagati dal cliente (diritti d’agenzia, fee) e/o dal fornitore (provvigione). Se invece che un diritto d’agenzia al cliente viene applicato uno sconto, lo stesso va semplicemente a diminuire il margine commerciale di intermediazione e il contratto di viaggio o estratto conto o fattura assolvono in questo caso anche il compito di giustificativo fiscale dello sconto stesso.
Passiamo al regime Iva, che in questo caso è quello ordinario (imposta da imposta). Le provvigioni pagate all’agenzia dagli organizzatori di pacchetti turistici, purché soggetti passivi italiani, sono soggette ad emissione di autofattura (“Iva monofase”) da parte degli organizzatori stessi. Le provvigioni pagate dai fornitori di servizi singoli devono essere invece fatturate dall’agenzia secondo le regole ordinarie. I diritti d’agenzia pagati dai clienti sarebbero inquadrabili secondo noi fra “le prestazioni rese dalle agenzie di viaggi e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”, le quali sono state esentate dall’obbligo di fatturazione o ricevuta fiscale quali “prestazioni con carattere di ripetitività ed a scarsa rilevanza fiscale”. In quanto classificabili come compensi di intermediazione, essi seguono le regole di imponibilità di cui all’art. 9 comma 1 n. 7 e n. 7-bis del DPR 633/72, così come le provvigioni pagate dai fornitori. Se invece costituiscono corrispettivi ordinari per autonoma prestazione essi sono sempre assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%).
Nella prossima Newsletter termineremo l’analisi degli aspetti fiscali del contratto di intermediario di viaggio. Come sempre, maggiori dettagli sono disponibili nella sezione advmanager.org > Documentazione, del nostro portale.
Enrico Scotti, founder F. Scotti & Partners & ADVManager
Marco Motta, Studio Motta Dottori Commercialisti
La Newsletter del Centro Studi ©Turismo 2000, 01 dicembre 2017, n. 14
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