Un bollino trade battezzato “Travel pass corridoi turistici” e la definizione di un aspetto che già era ben evidente: i viaggi verso Maldive&Co.– ovvero le mete oggetto di corridoio – si prenotano solo tramite tour operator o agenzia di viaggi organizzatrice. Il fai da te? Al bando per legge. Perché solo gli intermediari possono farsi carico del rispetto dei protocolli. Questo aspetto, insieme a molti altri, è specificato nelle attesissime faq del ministero della Salute, integramente reperibili a questo link.
Vediamole nel dettaglio.
La possibilità di viaggiare per turismo verso le destinazioni verso cui è operativa la sperimentazione dei corridoi turistici è aperta anche ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (es. cittadini italiani minori di anni 12)?
“Sì, i minori di anni 12, soggetti esclusi per età, sono autorizzati allo spostamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 dell’ordinanza. Secondo le regole generali in vigore, sono esentati dall’obbligo di effettuare i test antigenici o molecolari previsti i minori da 0 a 6 anni non compiuti e i minori di anni 18 (non compiuti) sono esentati dall’isolamento fiduciario al rientro se viaggiano con un genitore a sua volta esentato dall’isolamento”.
La possibilità di viaggiare per turismo verso le destinazioni elencate nell’ordinanza del 28 settembre vale solo in caso di vendita di un pacchetto turistico (combinazione di due servizi es. volo + soggiorno) organizzato e gestito dal tour operator? Oppure è possibile per un viaggiatore beneficiare della possibilità di viaggiare per turismo verso uno dei Paesi elencati anche se egli acquista dall’operatore turistico solo il soggiorno presso la struttura selezionata e acquisti invece autonomamente il volo aereo o viceversa (acquisto dall’operatore del solo volo e acquisto diretto e autonomo del soggiorno presso la struttura ricettiva locale)?
“Essendo i corridoi turistici covid free degli itinerari che comportano la realizzazione di viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici (agenzie e tour operator), la selezione del fornitore secondo i protocolli indicati nell’allegato deve essere effettuata dall’operatore turistico e non dal turista. Nel caso di acquisto di un servizio turistico autonomamente non è possibile garantire quanto si prefigge l’ordinanza, ossia le condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti e durante la permanenza all’estero, quindi i servizi devono essere tutti acquistati tramite operatori turistici. Al riguardo, al fine di agevolare i controlli da parte dei soggetti preposti, l’organizzatore (tour operator/agenzia di viaggi organizzatrice) rilascerà al cliente che ha acquistato un pacchetto turistico avente ad oggetto una destinazione inclusa nella sperimentazione, il c.d. “travel pass corridoi turistici”, documento contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza Covid”.
È possibile soggiornare presso alloggi gestiti e venduti da host privati, prenotando direttamente o tramite piattaforme on line che mettono in contatto diretto turisti con l’host e acquistando dall’operatore turistico il solo trasporto aereo?
“No, in quanto non è possibile garantire le condizioni di massima sicurezza durante la permanenza all’estero; la selezione della struttura ricettiva deve essere effettuata dall’operatore turistico, nell’ambito di un viaggio organizzato”.
I viaggiatori che si spostano nell’ambito della sperimentazione dei corridoi turistici sono obbligati alla compilazione del formulario online di localizzazione (dPLF) prima del rientro in Italia?
“La compilazione del dPLF è sempre necessaria prima del rientro in Italia”.
La possibilità di viaggiare verso uno dei Paesi in elenco E elencati nell’ordinanza permane anche in caso di viaggio organizzato con partenza e rientro in Italia che comprenda una permanenza di qualche giorno in un Paese in elenco C o D (verso cui è possibile andare per turismo), nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza e dai protocolli allegati? Esempio viaggio di 10 giorni organizzato da un tour operator di cui 4 a Parigi o a Dubai e 6 alle Maldive.
“Sì, è possibile purché vengano rispettate le condizioni di sicurezza durante la permanenza e gli spostamenti tra lo Stato estero e il Paese inserito nell’elenco di cui all’ordinanza sui corridoi turistici”.
Il test mediante tampone previsto prima del rientro in Italia deve essere effettuato nelle 48h prima del rientro o nelle 48h prima dell’imbarco?
“Nelle 48 h antecedenti l’imbarco”.
In quali casi deve essere effettuato il test durante il soggiorno?
“Stante la difficoltà di quantificare le effettive giornate di permanenza presso lo Stato estero e considerando che il corrispettivo dei servizi di alloggio avviene “a notte”, l’espressione “periodo di 7 giorni” contenuta nel testo dell’ordinanza è da intendersi quale “permanenza pari o superiore ai 7 pernottamenti” presso le mete di cui all’art. 1 comma 2 dell’ordinanza”.
La prescrizione secondo cui i dipendenti delle strutture ricettive all’estero utilizzate per i viaggi tramite i “Corridoi turistici covid free” siano tutti vaccinati/guariti, può essere soddisfatta, per i Paesi che non impongo l’obbligo vaccinale ai loro cittadini o lavoratori, con l’utilizzo di personale regolarmente testato mediante tampone?
“Lo scopo è quello di assicurarsi che la struttura costituisca una bolla protetta, in cui il personale dipendente che viene in contatto con i viaggiatori non sia fonte di rischio di contagio. Il medesimo obiettivo di tutela è raggiunto anche con una vaccinazione del 80% del personale della struttura”.
L’allegato all’ordinanza prevede che vi sia “l’obbligo di adozione di specifiche polizze Covid che prevedano l’eventuale rimpatrio sanitario protetto e l’assistenza sanitaria in loco”. Che tipo di assistenza viene garantito a una persona che dovesse risultare positiva al test effettuato durante la vacanza?
“La gestione dei casi positivi e dei loro eventuali contatti dipende in prima battuta dalle regole stabilite dallo Stato estero in cui si trova il viaggiatore. Come riportato anche sul sito del ministero degli Esteri ‘nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti contatti del soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena dalle Autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a Covid-19’.§Il rientro sanitario protetto che si chiede sia previsto e incluso nelle polizze, viene effettuato laddove ritenuto necessario dal personale medico, nel rispetto delle regole del Paese estero e ugualmente dell’Italia, tenendo conto delle concrete condizioni di salute del viaggiatore e dell’opportunità di effettuare tale rientro, che deve essere sempre autorizzato (certificato fit to flight) dallo staff medico locale e da quello della centrale operativa della compagnia di assicurazioni”.