Dal 1° gennaio 2020 è scattato l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. Così come per l’avvio della fattura elettronica, molte ancora sono le domande soprattutto nel settore delle agenzie dettaglianti, perché sono queste le attività assimilate al commercio al dettaglio che saranno interessate al nuovo adempimento che per alcuni (aziende con un volume di fatturato superiore a euro 400.000) è già entrato in vigore il 1° luglio scorso.
Obbligati o esonerati? Questo è l’interrogativo che sta accendendo le discussioni sui social e sui giornali. In realtà molte delle operazioni che in agenzia di viaggi generano corrispettivi sono di fatto già esonerate e da molto tempo, infatti il d.lgs 696 del 1996 aveva identificato un lungo elenco di attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi e tra queste vi erano anche i “diritti applicati per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggi e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”.
Questi ricavi sono da sempre presenti in agenzia, sono stati esonerati dall’obbligo di essere certificati con la ricevuta fiscale e/o scontrino fiscale sulla base dei due seguenti requisiti: marginalità economica dell’attività svolta; scarsa o nulla rilevanza dell’attività medesima agli effetti dei controlli. Corrispettivi, questi, che continueranno a essere esonerati fino a quando il d.lgs 696/96 sarà in vigore, infatti con un provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31/12/2019 conferma gli esoneri anche per il 2020, e senza un limite preciso.
Ma in agenzia vi sono anche altri corrispettivi, quelli generati dalle fee applicate sulla prenotazione e vendita dei biglietti aerei e questi dal 2004 sono l’effettiva remunerazione del lavoro svolto per la vendita aerea dopo che i vettori seguendo la decisione di Alitalia azzerarono le provvigioni lasciando importi del tutto risibili (a volte 1% a volte addirittura 0%).
Per questi corrispettivi l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 125/2004, aveva deciso che dovevano essere assoggettati a certificazione (ricevuta fiscale/scontrino) proprio perché il compenso percepito dai clienti era l’effettiva remunerazione del lavoro svolto, e insieme all’obbligo di certificazione aveva riconosciuto anche l’assoggettamento all’imposta nello stesso modo a cui erano soggette le provvigioni: quindi Iva al 22% per le fee applicate alle tratte nazionali e non soggette all’art. 9 alle fee applicate alle tratte internazionali.
Nel quotidiano dobbiamo anche precisare che la maggior parte di queste fee sono certificate da fattura soprattutto se l’agenzia svolge attività di business travel con accordi contrattualizzati, quindi la valutazione rimane circoscritta ai rapporti con il clienti finali (B2C).
In teoria dovrebbero rientrare nei corrispettivi telematici tutti quelli per i quali vi era l’obbligo di certificazione, a meno di un parere espresso dell’AdE che li ricomprenda nell’esonero, al momento nel provvedimento pubblicato il 31-12-2020 l’Agenzia delle Entrate non fa alcun riferimento preciso per questa tipologia di corrispettivi.
Un’ultima nota riguarda, invece, i corrispettivi derivanti dalla vendita di tour/escursioni/gite o servizi turistici venduti direttamente al cliente finale in locali aperti al pubblico e questi, che erano stati oggetto di esonero temporaneo (fino al 31-12-2019), anche questo esonero è stato confermato con il provvedimento citato e quindi restano esclusi dalla nuova modalità di certificazione dei corrispettivi anche le attività marginali, (ai tour, alle gite, alle escursioni e simili) quando ” i ricavi legati a questa attività non siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente. Se il volume d’affari è superiore dovranno obbligatoriamente essere gestiti con il registratore di cassa, a meno che l’agenzia non decida di emettere fatture semplificate per tutte le operazioni poste in essere.
A questo proposito si ricorda che la fattura semplificata si può utilizzare per operazioni fino a euro 400.