Corrispettivi tra hotel e adv:
tutti i chiarimenti del Fisco

by Caterina Claudi | 19 Novembre 2019 9:43

Con la risposta all’interpello n°486/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio di un albergatore circa la certificazione dei corrispettivi legati alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi prenotate da agenzie di viaggi per i propri clienti.

Finora gli alberghi rilasciavano al cliente utilizzatore una ricevuta fiscale indicando la dicitura “corrispettivo non pagato” e inviando all’agenzia la fattura riepilogativa; nella risposta all’interpello prima citato, vengono indicate le modalità di certificazione dei corrispettivi che dal prossimo il 1° gennaio 2020[1] saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

Nella domanda il contribuente ha precisato che le agenzie di viaggi possono: prenotare il soggiorno in nome e conto del cliente il quale poi versa il corrispettivo del servizio ricevuto al termine del soggiorno; acquistare la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente a cui è destinata la camera.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che la prestazione di servizi è legata al pagamento del corrispettivo e che l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della prestazione stessa,  individua due diverse modalità di certificazione:

  1. nel primo caso l’albergo certifica la prestazione direttamente al cliente da cui incassa emettendo fino al 31 dicembre 2019 scontrino o ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio scorso per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro – con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e con l’emissione del documento commerciale al cliente;
  2. nel secondo caso l’Agenzia delle Entrate precisa che quando i servizi sono acquistati dalle adv in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.

L’operazione è imponibile sia quando l’agenzia acquirente è residente in Italia e sia quando non lo è. In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa: fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio nei confronti di tutte le agenzie di viaggi residenti o stabilite nel territorio dello Stato; fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle adv non residenti, con l’obbligo di inserire l’operazione nell’esterometro nel caso in cui la fattura non sia inviata tramite SdI.

Al solo fine di rendicontare alle agenzie di viaggi gli importi da pagare, l’albergo può utilizzare una fattura pro-forma o un estratto conto riepilogativo, così come il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

Endnotes:
  1. dal prossimo il 1° gennaio 2020: https://www.lagenziadiviaggimag.it/scontrino-elettronico-cosa-cambia-in-agenzia/

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