Le agenzie di viaggi hanno davanti ancora 4 mesi di “apnea” prima che con l’arrivo della primavera l’aria cominci a riaprirsi, leggi qui. Fra aprile e maggio ricominceranno a vendere e a fare cassa, ma per ora devono sopravvivere con il finanziamento garantito Pmi e con il fondo perduto. O per lo meno i vari fondi perduti, da quelli governativi a quelli regionali e locali. Al netto dell’inevitabile marketing politico vediamo quali sono le principali pecche dei vari provvedimenti.
Burocrazia e costi. Il decreto Rilancio ha disposto che per tutti i procedimenti amministrativi nei confronti delle pubbliche amministrazione basti presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 per attestare il possesso dei requisiti richiesti. Viceversa alcune Regioni arrivano a richiedere una Relazione Asseverata con due diligence, cioè un atto professionale dal costo non banale (noi abbiamo visto richiedere anche 1.500 euro).
Gara a chi arriva prima. Molti provvedimenti regionali sono gare a ostacoli fra chi clicca per primo il pulsante telematico. Ci riferiscono che a volte un minuto dopo il via la gara è già terminata. Questo a nostro parere è inaccettabile: se c’è un sostegno deve valere per tutti, il destino dell’impresa non è una lotteria.
Bonus affitti. Per le agenzie di viaggi pare che valga solo fino a giugno. Poi ottobre, novembre, dicembre solo per chi ha sede in zone rosse. Definizione equivoca perché il colore delle zone varia di settimana in settimana. Ma la domanda di fondo è: se l’agenzia potrebbe per legge restare aperta, a chi venderebbe viaggi per andare dove?
Cassa integrazione. Le disposizioni Inps sono molto complicate, i tempi di reazione anche e il consulente del lavoro non può certo seguirli gratis. I dipendenti incassano con mesi di ritardo. L’Ente si scusa adducendo che tutto il lavoro viene svolto da remoto, quindi con difficoltà. Ma intanto la cassa per Alitalia è stata prorogata fino al settembre 2021. È troppo chiedere lo stesso trattamento per le agenzie di viaggi?
Dulcis in fundo, la discriminazione a danno dell’attività di intermediazione. L’ingiustizia deriva dal fatto che il “fatturato” (termine peraltro non ben definito e variamente interpretato nei diversi provvedimenti) può rappresentare l’intero giro d’affari commerciale dell’agenzia se l’attività viene contabilizzata a costi e ricavi (74ter, compravendita in Iva ordinaria); oppure solo il 10% circa del giro d’affari commerciale se l’attività viene contabilizzata in intermediazione (diritti d’agenzia e provvigioni). Ma la dimensione dell’agenzia e i suoi costi (locali, personale, attrezzature) dipendono dal giro d’affari commerciale, non dal “fatturato”.
Su quest’ultimo tema, chiaramente tecnico, ma denso di amare conseguenze pratiche, stiamo preparando un documento per il Mibact, il Mef e l’Agenzia delle Entrate.
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