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Decreto 39 milioni: le istruzioni per le agenzie di viaggi

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Sono in arrivo gli ormai noti 39 milioni di euro nelle tasche di agenzie di viaggi e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12). Erano stati stanziati con il Sostegni Ter e oggi sono finalmente pronti a essere erogati, dopo un’attesa di oltre un anno, in virtù del via libera del Mitur e del ministro Daniela Santanchè.

Prima di tutto, va chiarita una cosa: tale somma (parte delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo), molto probabilmente, non riuscirà a coprire effettivamente i rispettivi importi persi dal comparto per via della pandemia. «Dai calcoli gli operatori otterranno dei contributi teorici – spiega Gabriele Milani, direttore nazionale Fto durante un webinar dedicato alle adv – Da questi, si otterranno somme reali assegnate proporzionalmente alle imprese aventi diritto al fondo in base alle disponibilità. Ad a oggi non possiamo fare una stima ma le risorse sono limitate. C’è inoltre un contributo minimo, pari a 1.500 euro».

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Altro punto importante, il regime de minimis, che il direttore di Fto ritiene determinante per partire e che «consente di ricevere aiuti di Stato fino a 200mila euro per beneficiario per un periodo di tre anni senza la notifica preventiva alla Commissione europea per approvazione – aggiunge Milani – In parallelo, per chi non avesse spazio nell’ambito dei 200mila euro l’iter per ricevere l’ok dall’Ue dovrebbe essere rapido».

Durante il webinar, Gabriele Milani comunica come l’accesso alle domande dovrebbe esserci a inizio agosto per chiudersi non prima della terza settimana di settembre. Non ci sarà, dunque, alcun click day: verrà lanciato un link per accedere alla piattaforma informatica di gestione delle istanze.

I REQUISITI PER RICHIEDERE IL SOSTEGNO

Per accedere al fondo, bisognerà essere iscritti al registro delle imprese con i codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12; essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; avere sede legale in Italia ed essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento. Nonché essere in possesso di un’assicurazione Rc per tutte le annualità dal 2019 al 2023.

E ancora, non bisognerà essere destinatari di sanzioni interdittive; essere in regola con il Durc e quindi con gli obblighi  in materia previdenziale e fiscale e assicurativa; dimostrare una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019, o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1° gennaio 2020.

INTERMEDIAZIONE, COME SI DETERMINA IL CONTRIBUTO

Gabriele Milani, nel corso dell’appuntamento con le agenzie di viaggi fa poi la distinzione tra intermediazione e organizzazione. Nel primo caso, la base di calcolo per assegnare l’aiuto di Stato sarà la differenza tra l’ammontare del fatturato di provvigioni e corrispettivi per intermediazione delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il tutto, al 5% per ricavi del 2019 superiori a 50mila euro; al 10% per ricavi superiori a 1 milione e fino a 50 milioni; al 30% per chi è nel range 400mila-1 milione e 50% per ricavi fino a 400mila euro.

Fto specifica che le operazioni devono essere considerate al netto delle note di variazione Iva emesse nel 2019 e nel 2021.

ORGANIZZAZIONE, COME SI DETERMINA IL CONTRIBUTO

Per chi fa, invece, organizzazione la base di calcolo sarà la differenza tra l’ammontare complessivo delle fatture attive e dei corrispettivi da gennaio a fine dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi nello stesso periodo del 2021 ma al netto della differenza del fatturato e corrispettivi per intermediazione. Il tutto, allo 0,5% per ricavi del 2019 superiori a 50 milioni di euro; all’1% per ricavi che stanno sopra il milione e fino a 50 milioni; al 3% per il range 400mila-1 milione e al 5% fino alla soglia dei 400mila euro.

Anche qui, le operazioni devono essere considerate al netto delle note di variazione Iva emesse nel 2019 e nel 2021.

Infine, Milani annuncia che «il 50% del contributo è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande nei lmiti della capienza disponibile del de minimis, con il saldo corrisposto previo esito positivo delle procedure di controllo. Se dovessero esserci somme residuali, queste saranno ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto».

I contributi inerenti a questi 39 milioni di euro, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

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