Sottolineare i punti di debolezza sì, ma allo stesso tempo massimizzare il più possibile le misure presenti nel decreto cura Italia, valevole per il solo mese di marzo e molto probabilmente seguite da ulteriori provvedimenti ad aprile vista l’attuale situazione dell’emergenza coronavirus.
Sono sostanzialmente cinque le direttrici utili per l’industria del turismo presenti nell’ultimo dl entrato in vigore nella nottata del 18 marzo. È Pierluigi Fiorentino, consulente fiscale di Fto, a elencare i cinque elementi-chiave del provvedimento per il settore turistico, e in particolare per le agenzie di viaggi, partendo proprio dal costo del personale, una delle più consistenti voci di uscita per le imprese.
AMMORTIZZATORI SOCIALI. Nel cura Italia, e nello specifico nell’articolo 19, viene previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinaria in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di aziende che alla data di entrata in vigore del decreto legge hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario o un assegno di solidarietà. «La disposizione – spiega Fiorentino – prevede la possibilità per i datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa, di richiedere all’Inps l’accesso all’assegno ordinario del Fis (Fondo di integrazione salariale) con causale “emergenza Covid-19” per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto».
Inoltre, per le aziende fino a 5 dipendenti, secondo l’articolo 22 le Regioni possono autorizzare trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga. «Normalmente le aziende piccole non versano contribuzioni all’Inps – prosegue il consulente fiscale – L’ultima volta che è stata utilizzata la cassa integrazione salariale in deroga per questa tipologia di datori di lavoro è stato per le zone terremotate».
Come funziona? «Va presentata la domanda alla Regione indicando quali sono i dipendenti coinvolti. Anche qui, la durata massima non può essere superiore a nove settimane ma si può applicare per tutto il 2020. Il pagamento viene concesso esclusivamente con transazione diretta da parte dell’Inps e quindi non implica alcun anticipo da parte dell’azienda. Però, affinché questo strumento sia operativo c’è bisogno di uno o più decreti del ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia e delle finanze che dovranno assegnare le risorse stanziate (3 miliardi circa, ndr) alle singole Regioni».
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI. «In prima battuta va ricordato che la sospensione dei versamenti sia delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che dei premi per l’Inail (da non confondere con la rc professionale), è stata già ottenuta con il decreto n° 9 del 2 marzo scorso. Il decreto n° 18, quindi l’ultimo, ha aggiunto altre due sospensioni: l’iva che scade a marzo; e la rateizzazione: i pagamenti, infatti, possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio (1° giugno in quanto il 31 maggio è domenica) o a rate, massimo cinque mensili e di pari importo, sempre da maggio», spiega Fiorentino.
CONGEDO E INDENNITÀ. Il decreto stabilisce, a seguire, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nonché ai lavoratori autonomi Inps, «il diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non oltre 15 giorni, della corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera», conferma il consulente fiscale di Fto, ribadendo come l’indennità per il mese di marzo di 600 euro tocchi anche agli stagionali del turismo e a chi è iscritto all’Ago: «non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad eccezione della gestione separata. Qui, devono essere ricompresi anche gli agenti di viaggi che sono iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e turistiche; ad esempio titolari di ditte individuali, imprese familiari e soci di Srl che svolgono prevalentemente l’attività lavorativa nella propria agenzia. Si è in attesa delle istruzioni operative da parte dell’Inps che chiarisca la portata applicativa delle disposizioni».
Riguardo il premio per i dipendenti che si stanno recando in ufficio, «a loro spettano 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro, sempre a marzo, a patto che il reddito complessivo del 2019 non sia superiore a 40mila euro».
SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE. Importanti misure a sostegno in particolare delle Pmi che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi: «All’articolo 56 – afferma Fiorentino – è previsto che fino al 30 settembre i fidi bancari in essere non possono essere revocati, le rate di mutui (quota capitale e interessi), finanziamenti, i canoni di leasing sono sospese con una semplice comunicazione e invio di una autocertificazione. I finanziamenti possono essere prolungati fino al doppio della durata residua. Per quanto riguarda il Fondo di garanzia per le Pmi potrà intervenire a garanzia dei prestiti in modo gratuito, questa è la vera novità. I prestiti sono garantiti fino a 5 milioni, una cifra considerevole, e ci saranno garanzie anche in caso di operazioni di rinegoziazione. L’articolo 49, in aggiunta, fino a 100mila euro prevede procedure di valutazione per l’accesso al fondo semplificate, solo di carattere economico-finanziario».
VOUCHER PER I CONTRATTI DI SOGGIORNO. Infine, l’articolo 88 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n°9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche qui le emissioni di voucher. Rientrano nella disposizione titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e i biglietti per musei e altri luoghi della cultura. Il voucher va utilizzato entro un anno.