È stato pubblicato l’atteso decreto datato 27 aprile per il riparto degli oltre 128 milioni di euro avanzati dal fondo perduto dedicato alle agenzie di viaggi e ai tour operator istituito lo scorso anno con il dl Rilancio. Un provvedimento attuativo, da tempo annunciato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ora consultabile da tutti i soggetti e le aziende interessate.
La cifra in procinto di essere distribuita va a coprire il periodo agosto-dicembre 2020 e, come stabilito dall’articolo 2 dello stesso decreto, è destinata alle adv e ai t.o. che alla data del 1° agosto scorso svolgevano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12. Tra le novità, l’inclusione per la prima volta delle nuove aperture, che in buona parte prenderanno un contributo fisso, e un calcolo più equo degli indennizzi che tiene presente la differenza tra intermediazione e organizzazione.
REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO. Gli agenti e gli operatori devono essere in possesso di questi requisiti: svolgere l’attività di impresa in Italia; non avere procedure concorsuali pendenti; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni; non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231; non trovarsi già in difficoltà, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE. Il contributo viene determinato applicando un coefficiente del 20% alla differenza tra le seguenti tipologie di operazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e l’ammontare delle stesse operazioni nel periodo di riferimento nel 2019:
- prestazioni di intermediazione oggetto di fatture riepilogative mensili ai sensi dell’articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633;
- prestazioni di intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi e automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra-alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e altri servizi con analogo regime;
- prestazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 633.
Quanto alle nuove aperture, per i soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 rilevano, ai fini della determinazione del fondo spettante, i mesi successivi a quello di inizio dell’attività. Per chi ha aperto l’agenzia o il t.o. successivamente al 1° gennaio 2020, viene riconosciuto un importo non inferiore a 8mila euro per le persone fisiche e a 10mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo, spiega il comma 2 dell’articolo 3 del decreto attuativo, è integrato applicando un coefficiente del 5% alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 e quelle relative allo stesso lasso di tempo ma nel 2019.
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