Sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva. Nello specifico viene precisato che per le fatture datate 2017 e ricevute nei primi mesi del 2018 l’Iva potrà essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno.
Quindi le fatture dovranno essere registrate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro la data del 30 aprile.
Ma attenzione: chi utilizzerà questa modalità dovrà preoccuparsi di mantenere la prova di ricezione della fattura stessa (Pec, e-mail, posta ordinaria) in modo da consentire un controllo puntuale per un’eventuale verifica.
In alternativa è possibile registrare in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti le fatture datate 2017 e ricevute dal 17 gennaio al 30 aprile 2018 facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.
Naturalmente, non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica in quanto i chiarimenti sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018, termine fissato per la liquidazione periodica dell’Iva relativa al mese di dicembre 2017.