Direttiva pacchetti a Palazzo Chigi:
cosa prevede la nuova legge
La nuova legge sui pacchetti turistici è approdata a Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri, nella riunione di giovedì pomeriggio, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo proposto dal Mibact per l’attuazione della direttiva Ue 2015/2302, a cui ora manca solo il placet delle commissioni parlamentari. Un testo condiviso fino a un certo punto con le associazioni di categoria e che ora viaggia spedito verso il 1° luglio, data dell’entrata in vigore.
Vediamo le principali novità. Innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico. Si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti online, i pacchetti su misura e quelli dinamici.
“Sono pacchetti turistici – si legge in una nota del Cdm – le combinazioni di almeno due tipi di servizi di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista” o “se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori, siano acquistati presso un unico punto vendita oppure offerti a un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di pacchetto o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione online”.
Una volta chiarito cosa si intenda per pacchetto turistico, il decreto prevede che “l’organizzatore e il venditore forniscano prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti”. Qualche esempio? La lingua in cui sono prestati i servizi o l’idoneità del viaggio a persone con mobilità ridotta.
Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di pacchetto turistico. Palazzo Chigi precisa che la nuova normativa riconosce maggiori diritti ai viaggiatori. Il recesso per l’aumento del prezzo del pacchetto è consentito oltre l’8%, mentre ora si deve superare la soglia del 10%.
Se il pacchetto tradisce le aspettative? La disciplina garantisce al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto, aumentando le responsabilità dell’organizzatore. Si allungano anche i termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni.
Fondamentale anche l’introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati, che consistono nella combinazione di due diversi tipi di servizi, che però non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti. A questi servizi sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici.
In caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva.
Sono contemplate anche sanzioni amministrative accessorie comminate dall’Antitrust, come la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.