by Caterina Claudi | 7 Marzo 2019 12:22
Da due mesi ormai tutti i comparti amministrativi delle aziende sono alle prese col nuovo adempimento di invio, controllo delle notifiche, e infine, la ricerca delle fatture elettroniche che risultano emesse ma non consegnate.
Nel caso di fattura b2b è proprio l’Agenzia delle Entrate che, con apposito provvedimento raccomanda di informare il cliente che la fattura X – emessa e inoltrata al Sistema di Interscambio (SdI) – non risulta consegnata e quindi dovrà essere ricercata nell’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia.
Nel comparto delle agenzie di viaggi tale operazione è legata ad un’abitudine consolidata da anni, ovvero l’emissione delle fatture attive mediante l’utilizzo del self billing.
Questa consuetudine prevede che la fattura attiva venga emessa per conto dell’agenzia di viaggi da parte del cessionario committente. Infatti, le commissioni attive riconosciute alle agenzie dettaglianti dal t.o. (autofatture) o da vettori per commissioni su biglietterie (fatture) vengono emesse e inviate allo SdI da parte di Iata e altri player come le compagnie di navigazione e ferroviarie. Questa modalità di fatturazione ha risolto per anni il problema delle fatturazioni tra agenzie dettaglianti e t.o./vettori.
COSA CAMBIA. Oggi, con l’introduzione della fatturazione elettronica, i cessionari committenti continuano ad emettere per conto delle agenzie che però non riescono ad acquisire sulle piattaforme dei software utilizzati le fatture emesse da terzi per loro conto: infatti il flusso delle fatture attive prevede solo la possibilità di inviare allo SdI le fatture emesse ma non permette il “ritorno”.
Quindi l’unica soluzione sarebbe quella di verificare nell’area messa a disposizione in Fatture e Corrispettivi che le fatture emesse dai cessionari committenti siano state correttamente inviate rispettando le date previste. Questo vale anche se gli operatori turistici inviano una copia di cortesia alle agenzie dettaglianti ma, come più volte sottolineato, la copia di cortesia non ha valenza se non di mera informazione.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha precisato che il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di aver emesso la fattura e può trasmettergli tramite email il duplicato del file Xml della fattura elettronica (o copia in formato pdf) con relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl.
COSA NON VA. Al momento, quella che fino al 31 dicembre 2018 era una semplificazione non da poco per il settore, diventa oggi una procedura lenta e dispersiva che comporta il sistematico accesso al portale Fatture e Corrispettivi per effettuare il controllo e l’upload delle fatture emesse da terzi. Questa operazione va comunque effettuata anche avendo ricevuto le copie di cortesia, in quanto l’unico documento valido a tutti gli effetti rimane la fattura elettronica.
Questo problema si potrebbe semplificare se l’Agenzia delle Entrate ponesse in una cartella separata tutte le fatture emesse da terzi (facilmente identificabili in quanto debbono avere nel campo “soggetto emittente” la sigla CC o TZ), in questo modo sarebbe più veloce il controllo e magari nel tempo si potrebbe trovare un modo per generare l’upload.
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