Per l’e-fattura il dado è tratto: dal 1° gennaio diventerà realtà contabile anche per le imprese di viaggi. Nell’aggiornamento sulla nuova normativa, dopo le modifiche apportate al decreto fiscale, c’è una certezza che è anche una nota positiva e confortante, fino al 30 giugno (ma si parla già di una possibile proroga fino al 30 settembre) i ritardi nell’emissione delle fatture che non incidono sulla liquidazione dell’Iva non saranno sanzionati.
Inoltre, se il ritardo fa rientrare la fattura nella liquidazione del periodo successivo (mese o trimestre) beneficierà della riduzione dell’80% delle sanzioni. Ed è anche previsto l’arco di 10 giorni di tempo dalla data di effettuazione delle operazioni per emettere le fatture in via definitiva e generale a partire dal 1° luglio 2019.
Secondo gli esperti contabili, però, il quadro normativo presenta ancora un’ombra, o meglio un dubbio: il dilemma dell’emissione o meno dell’autofattura, il cui termine di quattro mesi è ben più stretto dell’agevolazione del primo semestre dell’anno.
A parere degli esperti un contributo alla chiarezza e alla tranquillità dei contribuenti potrebbe essere una misura che mantenga permanente e generale la facoltà di fatturare liberamente all’interno del periodo di liquidazione dell’imposta, con la possibilità di sforare di dieci giorni (entrando nel periodo successivo) per le operazioni verificatesi nell’ultima decade, sempre del periodo di liquidazione dell’imposta. In modo che, ad esempio, l’incasso di un soggetto al 21 dicembre possa essere fatturato, o almeno trasmesso, entro il 10 gennaio dell’anno successivo.