Il Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 9 dicembre ha condannato in secondo grado la compagnia aerea easyJet per comportamenti antisindacali e condotta illecita, anche durante gli scioperi. La sentenza conferma l’esito di quella di primo grado – sempre emessa dallo stesso Tribunale – del 23 giugno scorso in seguito alla denuncia presso il giudice del Lavoro presentata dal sindacato Uiltrasporti nel marzo del 2022.
“Si tratta di una sentenza molto importante che riafferma il diritto dei lavoratori rappresentati di non essere discriminati e di tutte le Rsa (rappresentanze sindacali aziendali) di essere riconosciute, nonché il fondamentale ruolo del nostro sindacato in easyJet”, ha sottolineato con una nota la Uiltrasporti comunicando l’esito della sentenza di secondo grado.
In particolare alla compagnia aerea è stata contestata l’illegittima compressione del diritto di sciopero attraverso condotte volte a minare il ruolo e l’immagine del sindacato, attraverso comportamenti ritrosivi verso i lavoratori oltre all’antisindacalità della condotta consistente nell’esclusione della Uiltrasporti dalle relazioni sindacali, in particolare dalle trattative aventi ad oggetto la stipula del contratto collettivo aziendale per la categoria Piloti.
“Siamo soddisfatti della sentenza – prosegue la sigla dei lavoratori – che ha affermato la nostra ampia e riconosciuta rappresentatività tra il personale di volo di easyJet e il diritto ad avviare negoziazioni con la compagnia anche per la categoria dei piloti, fino ad ora impeditaci. Ci auguriamo che easyJet si adegui immediatamente a quanto ordinato e che riconosca l’importanza di rispettare il diritto costituzionale di scelta della propria rappresentanza. Questa sentenza dovrà ora rappresentare un esempio per tutte quelle compagnie che negano il riconoscimento dei diritti di base e delle tutele sociali necessarie ai lavoratori, delegittimando la loro professionalità e il ruolo del sindacato. La scelta di preferire approcci unilaterali alla costituzione di corrette relazioni industriali con le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori è un comportamento illecito e antisindacale, di fatto e di diritto”, conclude la nota. Ora toccherà alla compagnia aerea decidere se appellarsi al terzo grado di giudizio o meno.
LE SANZIONI PREVISTE
Il giudice ha infine deliberato, quindi, che la compagnia aerea inglese dovrà “astenersi dal porre in essere i comportamenti ritenuti lesivi del ruolo e dell’immagine della Uiltrasporti all’interno dei luoghi di lavoro e astenersi dal porre in essere condotte impeditive dell’attività sindacale in azienda; consentire all’organizzazione sindacale ricorrente di sottoscrivere il contratto collettivo aziendale piloti, riconoscere la Rsa nominata per la categoria Piloti e concedere i diritti di cui allo Statuto dei Lavoratori”.
Inoltre, per il Tribunale, easyjet dovrà “astenersi dal porre in essere attività dissuasive/o ritorsive nei confronti dei lavoratori (trattenute retributive, negato rientro alla base di armamento, trasferimenti temporanei al fine di impedire l’adesione allo sciopero, annullamento dei corsi per progressioni professionali, negazione permessi sindacali, procedimenti disciplinari, ecc.), idonee a pregiudicare la partecipazione agli scioperi proclamati dall’organizzazione sindacale ricorrente e scoraggiare l’affiliazione alla stessa, minandone il ruolo, l’immagine e l’efficacia dell’azione; pubblicare sul sito aziendale il presente provvedimento imponendo alla società di inserire lo stesso in forma leggibile in uno spazio visuale non inferiore ad 1/3 della home page e per una durata non inferiore a 60 giorni”.