Efattura e scontrini elettronici:
istruzioni per l’uso
Con l’estate alle porte, arriva più di qualche novità dall’Agenzia delle Entrate: più flessibilità sulle date per l’emissione della fatturazione elettronica, da novembre si apre il “cassetto” per i consumatori finali e sullo scontrino elettronico vige una proroga sulle sanzioni lunga sei mesi. Ecco nel dettaglio che cosa cambia.
Dal 1° novembre prossimo, fatture elettroniche visibili per tutti, anche per i consumatori finali. Da ieri è possibile – per chi ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – aderire al servizio di consultazione al fine di scaricare le fatture elettroniche relative ai propri acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate con il codice fiscale).
Infatti, per poter aderire al servizio, da ieri è necessario rendere noto all’Agenzia la propria volontà attraverso la procedura telematica dell’adesione.
FLESSIBILITÀ SULLE DATE DI EMISSIONE. Inoltre, sempre riguardo alle fatture elettroniche, l’agenzia delle Entrate ha comunicato che in merito alle date di emissione, verrà tollerata anche una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione e/o emissione indicata in fattura e quella certificata dal Sistema di Interscambio (SdI) nella ricevuta di esito della trasmissione.
Nella circolare emessa nei giorni scorsi viene testualmente precisato che “la data del documento dovrà essere sempre valorizzata con la data dell’operazione e i 10 (oggi 12) giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione dei file della fattura elettronica al Sistema di interscambio” restando inteso “che, nel caso di fatture cartacee o elettroniche per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 10 (oggi 12) giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date».
SCONTRINO ELETTRONICO, COSA CAMBIA. Decolla, infine, lo scontrino elettronico. Dal 1° luglio, infatti, negozianti, commercianti ed artigiani con volume d’affari superiore a 400mila euro all’anno hanno l’obbligo di rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate.
È quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E dello scorso 29 giugno, dove si ricorda che il Decreto crescita, approvato in via definitiva la scorsa settimana dal Senato, ha comunque previsto una moratoria delle sanzioni, che saranno comminate solo a partire dal 1° gennaio 2020.
“Pertanto per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.