Efattura e scontrino elettronico, i chiarimenti del Fisco alle adv
Una apposita comunicazione dell’Agenzia delle Entrate rivolta ad agenzie di viaggi e tour operator (interpello n° 324 del 26 luglio) ha fornito chiarimenti sulle procedure di fatturazione riguardo alla vendita di servizi.
Quando si vende una visita direttamente ai turisti si è tenuti a rilasciare il documento commerciale ai consumatori finali e, dal 1° luglio, se il volume d’affari dell’adv supera i 400mila euro, bisogna procedere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, secondo le regole stabilite. In alternativa, su richiesta del cliente, si può emettere fattura elettronica.
Diverso il caso di rapporto operativo con altre agenzie di viaggi, ovvero quando l’adv emette il voucher da destinare successivamente ai clienti. Il rapporto, in questa ipotesi, è tra due soggetti passivi d’imposta e per l’Agenzia delle Entrate non può che essere certificato tramite fattura elettronica, facendo transitare i dati dal Sistema di Interscambio, “nei limiti e con le precisazioni recentemente fornite nella circolare n°14 del 17 giugno 2019″.
Nella recente comunicazione l’Agenzia delle Entrate traccia un quadro normativo, a partire dallo scontrino elettronico: “Tutti i soggetti che effettuano operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva) – tra cui rientra l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri”.