A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ricorda in una nota ufficiale tutti i diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.
Nel dettaglio, i passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo, hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.
Non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.