Il 30 aprile sono state inviate le prime comunicazioni delle operazioni transfrontaliere per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.
Si è di fronte al cosiddetto esterometro, che è stato introdotto a inizio 2019 insieme al debutto della fatturazione elettronica e prevede l’obbligo di trasmettere, entro la fine del mese successivo a quello di emissione, i dati delle fatture emesse verso i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, che non sono già transitate dal Sistema di Interscambio in quanto in formato elettronico (l’utilizzo dell’efattura in questo caso è solo opzionale), e i dati delle fatturazioni ricevute da soggetti esteri.
Fatta questa premessa, ecco cosa si può fare per rimediare a eventuali errori. La sanzione amministrativa prevista è la medesima di quella applicabile allo spesometro: 2 euro per ciascuna fattura, entro un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione è effettuata non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
COME CALCOLARE LA SANZIONE E IL RAVVEDIMENTO ONEROSO. La scadenza per la trasmissione è l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo e la data da considerare è quella in cui la fattura attiva è stata emessa e quella passiva è stata ricevuta; ad esempio, per le fatture del mese di maggio 2019 la scadenza naturale sarebbe il 30 giugno, che cadendo di domenica proroga naturalmente l’invio al 1° luglio 2019.
Quindi, la prima operazione da fare è verificare se ci si trova all’interno dei 15 giorni dalla scadenza originaria in modo da poter usufruire della riduzione del 50%. Poi, ai fini del calcolo, occorre considerare che la sanzione è comunque ravvedibile utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso e quindi, se viene versata entro i 90 giorni, è ulteriormente ridotta a 1/9.